Il “Decreto Lavoro” (D.L. n. 48/2023) è stato convertito con la Legge 3 luglio 2023, n. 85, la quale ha introdotto importanti novità per i datori di lavoro.
Di seguito, si analizzano le principali novità introdotte in materia di: (i) contratti a termine; (ii) contratti di somministrazione; (iii) diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “agile”.
In materia di contratti a termine, la legge di conversione, conferma le nuove causali che i datori di lavoro dovranno necessariamente utilizzare in caso di superamento dei 12 mesi di durata (anche per effetto di proroghe o rinnovi) del contratto a termine. Le nuove causali riguardano:
- i casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, D.Lgs. n 81/2015;
- in assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- ragioni sostitutive.
Con la legge di conversione viene inoltre garantita maggiore flessibilità ai rinnovi. In particolare, fermo il limite di durata massima dei contratti a termine (i.e., 24 mesi), sarà possibile rinnovare il contratto a termine “liberamente” all’interno dei primi 12 mesi di durata del rapporto (equiparando così, di fatto, la disciplina dei rinnovi a quelle delle proroghe).
Infine, viene precisato che, al fine del computo dei dodici mesi devono essere considerati solo ed esclusivamente i contratti sottoscritti successivamente al 5 maggio 2023.
Ulteriori novità riguardano la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) per la quale, con la legge di conversione del “Decreto Lavoro”, viene prevista l’esclusione dei lavoratori assunti dall’agenzia di somministrazione con contratti di apprendistato e dei lavori “svantaggiati” dal limite quantitativo del 20%.
Infine, in materia di “lavoro agile”, la legge di conversione proroga ulteriormente il diritto al lavoro agile per alcune categorie di lavoratori e, in particolare:
- fino al 30 settembre 2023 per i lavoratori fragili affetti da patologie identificate dal Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022;
- fino al 31 dicembre 2023 per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell’età o dell’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità;
- fin al 31 dicembre 2023 per i lavoratori genitori di minori di 14 anni, a condizione che il lavoro agile sia compatibile con la natura della prestazione e che l’altro genitore non sia beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavori.
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