Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stata pubblicata la Legge n. 126 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020, cd. “Decreto Agosto”, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia».
Il provvedimento in analisi contempla, oltre che una generale conferma delle diverse misure economiche introdotte lo scorso 14 agosto in materia di ammortizzatori sociali, divieto di licenziamento e proroga o rinnovo dei contratti a termine, nuove misure a favore dei lavoratori fragili e dei genitori con figli minori degli anni 14 in quarantena a seguito di contatti verificatisi all’interno dei plessi scolastici.
Procedendo con ordine, in materia di ammortizzatori sociali con causale “Covid-19”, viene confermato il prolungamento, per un massimo di 18 settimane, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga fruibili nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.Giova ricordare, a tal proposito, che la prima tranche di 9 settimane deve ritenersi comprensiva anche dei periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, purché collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020; la seconda tranche di 9 settimane, invece, è ammessa solo qualora sia stato interamente autorizzato e sia decorso il precedente periodo.
In sede di conversione, inoltre, è stata prevista la decontribuzione per le assunzioni stabili, fino al 31 dicembre 2020, per i datori di lavoro non agricoli, e quella per i datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della Cassa integrazione e abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti.
Resta precluso, sino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale sopra citati, ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo. A tale divieto fanno eccezione i licenziamenti effettuati a fronte di una cessazione definitiva dell’attività, di fallimento nonché di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.
In aggiunta, sempre sino al 31 dicembre 2020, sarà possibile rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e senza indicare le ordinarie causali previste dal “Decreto Dignità”, fermo restando il limite massimo di 24 mesi. Inoltre, sempre sino a detta data, in caso di contratto tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore a tempo determinato, l’utilizzatore potrà impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato. Ciò a patto che l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato.
Viene, altresì, riconosciuto il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile in favore dei genitori lavoratori per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di 14 anni, disposta a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico o nell’ambito dello svolgimento dell’attività sportiva di base, attività motoria in struttura quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati e a quelli verificatisi all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire le lezioni musicali e linguistiche. Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, i medesimi soggetti hanno diritto ad un congedo straordinario per la durata della quarantena, con relativa indennità pari al 50% della retribuzione.
Inoltre, fino al 30 giugno 2021, viene riconosciuto ai genitori con almeno un figlio con disabilità grave il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile, purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.
Infine, dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i soggetti fragili hanno il diritto di svolgere il proprio lavoro in modalità agile anche attraverso la destinazione a mansione diversa ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.