Alberto De Luca e Valentino Biasi sono stati relatori al convegno “I contratti flessibili alla prova del Decreto Dignità” organizzato da Convenia a Milano il giorno 2 ottobre.
Luogo:
L’evento si è tenuto a Milano presso l’NH Milano Machiavelli in via Lazzaretto, 5 e si terrà il 9 ottobre a Roma all’Ambasciatori Palace in via Vittorio Veneto, 62.
Focus:
L’intervento si è soffermato nel dettaglio sui seguenti temi.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato:
– rinvio alla disciplina del contratto a termine
– salvezza dei profili di persistente specialità e rinvio al
contratto collettivo
– questioni relative al computo dei periodi rilevanti in
ordine alla durata massima complessiva dei rapporti
– ragioni giurificative e loro inerenza al contratto di lavoro
– riflessi sull’apparato rimediale
Contratto di somministrazione a tempo determinato
Alla somministrazione a tempo determinato si applicano le norme previste per il contratto a tempo determinato, eccetto gli artt. 21, comma 2 (che disciplina il cd. “stop & go), 23 (“Numero complessivo di contratti a tempo determinato”) e 24 (“Diritti di precedenza”), del D.Lgs. 81/2015.
Viene, inoltre, disposto che il numero di lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a termine non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula dei predetti contratti. Ciò, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite di contingentamento di cui all’art. 23 del D.Lgs. 81/2015. Viene reintrodotta la cd. somministrazione fraudolenta abrogata dal D.Lgs. 81/2015, punita con una ammenda a carico del somministratore e dell’utilizzatore pari ad Euro 20 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
Intervento
Alberto De Luca è così intervenuto in qualità di relatore al convegno per approfondire i cambiamenti introdotti con il Decreto Dignità:
“Se il Decreto Dignità il contratto a termine (anche in somministrazione) acausale può durare al massimo 12 mesi, è pur vero che, secondo l’andamento occupazionale del Paese registrato nel 2017, e dunque secondo le regole previgenti che consentivano maggiore flessibilità, è questa la durata della larga maggioranza dei contratti a termine stipulati dalle imprese”.
“Con il Decreto Dignità, la contrattazione collettiva aziendale assume un ruolo ancor più rilevante, per consentire alle imprese non solo di ampliare il ricorso (quanto meno numerico) ai contratti temporanei, ma anche di adottare strumenti di codificazione e verifica delle causali eventualmente ammesse”.
“Con la stretta sulle assunzioni a termine, i soggetti con minore professionalità saranno quelli che potenzialmente risentiranno di maggior precariato. È infatti facilmente ipotizzabile che, decorsi i primi 12 mesi “acausali”, il datore decida di rivolgersi ad altro soggetto per poter continuare a beneficiare della acausalità, con l’effetto di aumentare, anziché ridurre, il fenomeno del precariato”.