Alberto De Luca e Valentino Biasi saranno relatori al prossimo HR Breakfast organizzato da De Luca & Partners il 13 settembre.
Il Senato ha approvato, convertendolo in legge, il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (cd. “Decreto Dignità”) così come licenziato dalla Camera. Si attende ora la sua pubblicazione in Gazzetta.
Riportiamo di seguito le principali novità in ambito giuslavoristico.
Contratto a tempo determinato
• La durata complessiva del contratto di lavoro è stata ridotta da 36 a 24 mesi, con la possibilità di proroghe che passano da 5 a 4;
• il contratto può essere “acausale” solo per i primi 12 mesi, pena la sua trasformazione a tempo indeterminato dalla data di superamento di tale termine;
• in caso rinnovo, a prescindere dalla durata del precedente contratto, è necessario indicare specifiche ragioni così come in caso di proroga se, per effetto della stessa, il contratto eccede i 12 mesi, anche in questi casi pena la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali possono, invece, essere rinnovati o prorogati in assenza di ragioni;
• il termine entro cui il lavoratore può impugnare il contratto a tempo determinato passa da 120 giorni a 180 giorni dalla sua cessazione;
• il contributo addizionale a carico del datore di lavoro viene aumentato dello 0,5% in occasione di ogni rinnovo del contratto a termine, anche in somministrazione, ad eccezione del contratto di lavoro domestico.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti a tempo determinato stipulati dopo il 14 luglio 2018 nonché alle proroghe e ai rinnovi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2018.
Contratto di somministrazione a tempo determinato
Alla somministrazione a tempo determinato si applicano le norme previste per il contratto a tempo determinato, eccetto gli artt. 21, comma 2 (che disciplina il cd. “stop & go), 23 (“Numero complessivo di contratti a tempo determinato”) e 24 (“Diritti di precedenza”), del D.Lgs. 81/2015.
Viene, inoltre, disposto che il numero di lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a termine non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula dei predetti contratti. Ciò, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite di contingentamento di cui all’art. 23 del D.Lgs. 81/2015. Viene reintrodotta la cd. somministrazione fraudolenta abrogata dal D.Lgs. 81/2015, punita con una ammenda a carico del somministratore e dell’utilizzatore pari ad Euro 20 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
Contratto di lavoro a tutele crescenti
Vengono modificati i parametri dell’indennità risarcitoria prevista in caso di licenziamento illegittimo di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015, i quali passano da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità. Viene, altresì, innalzata l’offerta conciliativa di cui all’art. 6 del D.Lgs. 23/2015 che passa da un minimo di 3 ad un massimo di 27 mensilità.
Prestazioni occasionali
Le aziende alberghiere e le strutture ricettive operanti nel settore del turismo possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale se hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato ed il monte ore complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni.
Bonus assunzioni giovani under 35
E’ stato introdotto un nuovo esonero contributivo in caso di assunzione di under 35 nel biennio 2019-2020. Si tratta di uno sgravio parziale (nella misura del 50%) ed è concesso per 36 mesi, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.