Enrico De Luca e Stefania Raviele saranno relatori al prossimo HR Breakfast organizzato da De Luca & Partners il 29 gennaio.
L’appuntamento si terrà presso gli uffici di Largo A. Toscanini, 1 a Milano dalle h 8.00 alle h 9.15.
Focus:
Sulla Gazzetta Ufficilale n. 186/2018 è stata pubblicata la Legge 9 agosto n. 98 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 87/2018 (cd. Decreto Digntià).
Il Decreto Dignità – pur non modificando il meccanismo di determinazione di cui all’art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 legato all’anzianità aziendale – ha stabilito che l’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo non può essere inferiore a 6 mensilità (contro le 4 della previgente disciplina) e superiore a 36 mensilità (contro le 24 della previdente disciplina) dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Sul meccanismo di determinazione dell’indennità risarcitoria è, invece, intervenuta la Corte Costituzionale.
Lo scorso 14 novembre sono state, infatti, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 le motivazioni della sentenza n. 194/2018 con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015 limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
Secondo la Corte Costituzionale, il meccanismo di quantificazione del risarcimento previsto dal D.Lgs. n. 23/2015, anche nella formulazione modificata a cura del Decreto Dignità, determina una “indennità rigida, in quanto non graduabile in relazione a parametri diversi dall’anzianità di servizio, e la rende uniforme per tutti i lavoratori. L’indennità assume così i connotati di una liquidazione forfetizzata e standardizzata….del danno derivante al lavoratore dall’ingiustificata estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato”.
La disposizione contrasta, dunque, con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza e pertanto la determinazione del danno dovuto in caso di licenziamento illegittimo non può prescindere da una valutazione del Giudice.
Per effetto della accertata incostituzionalità, ad oggi, la discrezionalità dei Giudici trova ampio spazio anche per i licenziamenti relativi a risorse assunte dopo il 7 marzo 2015 e dovrà essere esercitata – come afferma la Corte Costituzionale – “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità (ndr i nuovi limiti dettati dal Decreto Dignità)”, “tenendo conto non solo dell’anzianità di servizio, ma anche degli altri criteri”.
La discrezionalità dei Giudici sarà, pertanto, l’elemento determinante l’ammontare del danno dovuto ai lavoratori in ipotesi di licenziamento illegittimo, con la differenza che, una data di assunzione successiva all’entrata in vigore del Jobs Act, può arrivare a determinare – in taluni casi – un danno maggiore rispetto a quello spettante ad un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015 e rientrante sotto la disciplina dell’art. 18, L. 300/1970.
Con gli avvocati Enrico De Luca e Stefania Raviele faremo il punto sulle tutele e sui possibili scenari del rischio causa connesso ad un licenziamento illegittimo.