A poco più di un mese dalla sua sottoscrizione, il “Protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, siglato dalle Parti Sociali lo scorso 14 marzo e allegato al DPCM del 26 aprile 2020, ha subito una rielaborazione in vista del ritorno alle attività produttive durante la tanto attesa Fase 2 (il “Protocollo”).
Il Protocollo ha recepito in buona parte i suggerimenti forniti dall’INAIL con il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” dello scorso 21 aprile.
Viene espressamente previsto che (i) la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione per le persone che lavorano e che (ii) la mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Ciò premesso, vengono di seguito sintetizzate le principali novità:
- ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, deve essere garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento;
- le norme del Protocollo vengono estese alle aziende in appalto che possono così organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive;
- la committente è tenuta a dare alle imprese appaltatrice una informativa completa circa i contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze, che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni;
- nelle aree geografiche a maggiore epidemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- in capo a tutte le persone presenti in azienda grava l’obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche personali e, in particolar modo, di lavare frequentemente le mani. A tal fine l’azienda dovrà mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani accessibili a tutti i lavoratori anche mediante specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili;
- per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, viene previsto l’utilizzo di una mascherina chirurgica. Inoltre, viene previsto che l’adozione di idonei DPI debba avvenire sulla base del complesso dei rischi valutati, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda;
- continua ad essere favorito il lavoro a distanza anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro. Viene sottolineata, inoltre, la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività, quali l’assistenza nell’uso delle apparecchiature e modulazione dei tempi di lavoro e delle pause;
- le postazioni dei lavoratori che possono lavorare da soli o che, in ogni caso, non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro devono essere rimodulate in spazi ricavati quali, ad esempio, sale riunioni o uffici non utilizzati e, in alternativa, dovranno essere utilizzate delle barriere di separazione tra le stesse quali, ad esempio, pannelli in plexiglass;
- l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari;
- è essenziale evitare le aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette;
- il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
- se una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria dovrà, oltre che dichiarare immediatamente tale circostanza all’ufficio del personale, essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica;
- alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19;
- l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi al COVID-19 sarà consentita solamente in presenza di certificazione medica attestante l’“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
- viene riconfermato l’obbligo di istituire in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). In mancanza, a vigilare sarà un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e dei rappresentanti delle parti sociali (ove costituiti).
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Lo studio legale De Luca & Partners rimane a disposizione per fornire ogni informazione necessaria a fronteggiare l’emergenza, nonché per elaborare le migliori strategie volte a minimizzare l’impatto della stessa sulla produttività aziendale.