L’accordo raggiunto tra le parti nell’ambito della procedura di negoziazione assistita sarà inoppugnabile e godrà del medesimo regime di stabilità previsto per gli accordi di conciliazione sottoscritti dinanzi ad una delle c.d. “sedi protette”, ai sensi dell’art. 2113, quarto comma, del codice civile.
Attuando una modifica lungamente attesa nel settore, la Riforma del Processo Civile, (Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre scorso) ha esteso la procedura di “negoziazione assistita” alle controversie di lavoro, che a partire dal 30 giugno 2023 consentirà alle parti che siano assistite da avvocati o consulenti del lavoro di stipulare verbali di conciliazione definitivi e non impugnabili (in gergo definiti “tombali”) senza necessità di rivolgersi alle commissioni di conciliazione o alle autorità previste dagli artt. 410 e ss. cod. proc. civ.
L’istituto della negoziazione assistita fu introdotto nel processo civile nel 2014, quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie, a scopo deflattivo del contenzioso giudiziale e di decongestionamento del carico di lavoro dei tribunali.
Il dettato normativo, prima delle modifiche apportate dall’attuale riforma, prevedeva esplicitamente l’esclusione delle controversie in materia di lavoro dall’ambito di applicazione della procedura di negoziazione assistita.
Così come già avviene oggi per le controversie civili, la procedura prenderà avvio con la sottoscrizione ad opera delle parti, la cui autografia deve essere certificata dai rispettivi avvocati, di una convenzione, ossia di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
I contenuti della convenzione dovranno essere: (i) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti; (ii) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
La procedura può essere avviata anche ad istanza di una sola delle parti, mediante invio a controparte dell’invito a stipulare la convenzione, con l’indicazione dell’oggetto della controversia e l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio.
L’accordo raggiunto nell’ambito della procedura di negoziazione assistita (che, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 149/2022 potrà essere svolta anche in via telematica) sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che le assistono, che ne certificano l’autografia e la conformità alle norme imperative all’ordine pubblico, avrà valore definitivo e costituirà (al pari delle sentenze anche non definitive nonché dei verbali di conciliazione oggi sottoscritti nelle sedi previste dagli artt. 410 e ss. cod. proc. civ.) titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
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