“Il nuovo protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro propone nuove sfide ma anche nuove responsabilità per i datori di lavoro che aderiscono al progetto”.
L’avvocato Vittorio De Luca, managing partner dello Studio Legale De Luca & Partners, specializzato in Diritto del Lavoro e Gdpr (General Data Protection Regulation), ricorda che “i vaccini sono in primo luogo trattamenti sanitari per i quali, come prevede la Costituzione, solo il legislatore può prevedere l’obbligo di somministrazione”.
Intanto, il protocollo del 6 aprile 2021 permette che i datori di lavoro possano dare la propria disponibilità ad attuare piani aziendali all’interno delle proprie strutture per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 da destinare ai lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente e liberamente richiesta. “I datori di lavoro, che decidono di aderire all’iniziativa – spiega l’avvocato -, hanno l’opportunità di concorrere attivamente alla prosecuzione della campagna vaccinale nazionale attraverso un coinvolgimento attivo delle proprie risorse e realtà produttive ma sono chiamati ad assicurare garanzie adeguate a tutela dei dati personali dei lavoratori interessati dall’iniziativa, garantendone la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate ed evitando qualsiasi forma di discriminazione”.
Circa le responsabilità del datore di lavoro, assume rilievo il ruolo ricoperto dal “medico competente” che deve essere coinvolto sia nella fase preliminare, fornendo al lavoratore adeguate informazioni su vantaggi, rischi connessi alla vaccinazione e specifica tipologia di vaccino somministrato, anche predisponendo un triage preventivo relativo al suo stato di salute ed avendo cura di acquisire dallo stesso un “consenso informato”. Sia nella fase successiva: la somministrazione della vaccinazione che, una volta eseguita, dovrà registrare attraverso i canali e gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali (Ssr).
“Alla luce di ciò, appare necessario, e opportuno, richiamare quanto condiviso dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sul tema”, aggiunge De Luca facendo riferimento alla data del 17 febbraio 2021 scorso quando l’Authority ha pubblicato sul proprio sito alcune FAQ aventi ad oggetto proprio il tema del trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo. “I chiarimenti pervenuti dall’Autorità ricordano che il datore di lavoro non rientra tra i soggetti legittimati a richiedere ai dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o una copia dei documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione dell’interessato”, spiega De Luca puntualizzando che “il solo soggetto legittimato a conoscere e trattare, in via riservata, i dati sanitari dei lavoratori è il medico competente”.
L’avvocato sottolinea poi che “il datore di lavoro non può nemmeno richiedere al medico competente che sia condiviso l’elenco dei nominativi dei lavoratori che abbiano aderito alla campagna vaccinale in corso. Questo non può accadere sia nell’ipotesi in cui il soggetto partecipi alla campagna organizzata dal Sistema Sanitario Nazionale, sia nel caso in cui aderisca al piano straordinario eventualmente organizzato dal datore di lavoro ai sensi del protocollo vaccinale sottoscritto lo scorso 6 aprile”. De Luca osserva che “in conformità con quanto prescritto dalla normativa attualmente in vigore in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovrà limitarsi ad acquisire i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati così come definiti dal medico competente”.
L’avvocato conclude: “Quanto prescritto nel nuovo protocollo siglato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il ministero della Salute, d’intesa con le parti sociali, propone nuove sfide ma, al tempo stesso, nuove responsabilità in capo ai datori di lavoro che manifestano la disponibilità ad attuare i piani aziendali ivi previsti, la cui attuazione, in ogni caso, rimane strettamente connessa alla valutazione di fattori quali i costi del piano, di cui deve farsi carico il datore di lavoro, nonché la disponibilità delle dosi vaccinali”.
Fonte: Affari & Finanza – La Repubblica.