Nel processo del lavoro per il computo dei termini indicati in giorni si esclude il giorno iniziale e si computa quello finale. I giorni festivi si computano nel termine. Quando la legge fissa un termine per il deposito di atti o documenti ed il termine scade in un giorno festivo (es. domenica) il termine è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo. In ipotesi di termine ”a ritroso“ se esso cade in una giornata festiva, il deposito per essere tempestivo deve essere operato nella giornata precedente il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere. Ai fini del computo dei termini, il sabato è equiparato ad un giorno festivo. Pertanto, gli atti da compiersi entro un termine ”a ritroso“ che scade di sabato vanno effettuati nella giornata non festiva precedente, cioè il venerdì.
Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato la competenza per territorio deve essere individuata secondo i seguenti criteri alternativi:
Nel rito del lavoro sia l’attore che il convenuto sono tenuti a specificare, a pena di decadenza, nei rispettivi atti introduttivi del giudizio i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi e ad indicare i testimoni di cui chiedono l’audizione. La violazione di tale onere determina la decadenza dalla prova, salvo che il giudice non ritenga di sollecitare la parte a meglio formularla o di provvedervi d’ufficio, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 421 cod. proc. civ., il cui esercizio non può tuttavia risolversi nel sostegno dato ad una parte del processo in danno dell’altra.
In occasione della prima udienza di discussione il giudice procede al libero interrogatorio delle parti presenti ed esperisce il tentativo di conciliazione. Se il tentativo di conciliazione ha successo si redige il relativo verbale di conciliazione che ha efficacia di titolo esecutivo.
Ai sensi dell’art. 431, commi 1 e 2, cod. proc. civ. le sentenze che pronunciano condanna per crediti del lavoratore derivanti dal rapporto di lavoro di cui all’art. 409 cod. proc. civ. sono provvisoriamente esecutive, e possono essere messe in esecuzione con la sola copia del dispositivo, anche in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il Giudice d’appello può ordinare che l’esecuzione sia sospesa quando può derivare all’altra parte gravissimo danno.