L’accordo raggiunto nell’ambito della procedura di negoziazione assistita gode del medesimo regime di inoppugnabilità previsto dall’art. 2113, co. 4 cod. civ. per le conciliazioni intervenute dinanzi ad una delle c.d. “sedi protette”.
La negoziazione assistita rappresenta un procedimento stragiudiziale volto ad instaurare la cooperazione delle parti secondo buona fede e lealtà, al fine di risolvere in via amichevole una controversia tramite l’assistenza dei rispettivi avvocati. A decorrere dal 10 ottobre 2022, in virtù di quanto disposto dal D. Lgs. n. 149/2022, la procedura di negoziazione assistita è stata estesa anche alle controversie in materia di lavoro rappresentando, così, un nuovo strumento di ADR (Alternative Dispute Resolution) che si affianca alle altre forme di conciliazione già previste dall’art. 2113, co. 4 cod. civ.
Il tentativo di conciliazione, nelle controversie di lavoro è facoltativo. Colui che intende proporre una domanda giudiziale può, ma non ne è obbligato per legge, prima di procedere al deposito del ricorso, alternativamente a:
Le uniche ipotesi in cui è previsto l’obbligo di esperire un tentativo di conciliazione riguardano:
In caso di licenziamento di lavoratori assunti con un contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro 60 giorni dalla comunicazione di licenziamento un importo di ammontare pari a:
Il datore di lavoro deve formalizzare l’offerta di conciliazione in una delle c.d. “sedi protette”, corrispondendo l’indennità di cui sopra al lavoratore tramite assegno circolare.
L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore in tale sede comporta:
L’importo dell’assegno, entro i limiti massimi previsti dalla legge, è esente dal versamento di contributi fiscali e previdenziali. Le eventuali ulteriori somme corrisposte in sede di conciliazione al lavoratore rimangono, invece, soggette al regime fiscale e contributivo ordinario.
Con la previsione di una clausola compromissoria, le parti di un contratto si impegnano a risolvere eventuali future controversie ricorrendo ad un arbitrato irrituale anziché al procedimento giudiziale.
Le parti possono accludere al contratto di lavoro una clausola compromissoria a condizione che: