La cassa integrazione guadagni ordinaria può essere richiesta per far fronte a una riduzione o sospensione dell’attività produttiva dell’azienda determinata da: (i) eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai dipendenti; (ii) situazioni temporanee di mercato. La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della domanda di cassa integrazione, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa. La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste, invece, nell’involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti. Il datore di lavoro sospende dal lavoro il personale in forza (o parte di esso), oppure ne riduce l’orario e lo reimpiega una volta cessata la crisi.
La prestazione di cassa integrazione guadagni spetta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Sono esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Inoltre, i lavoratori devono possedere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione del trattamento. A tal fine vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale). Ciò in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.
Ai sensi dell’art. 10, co. 1, del D.Lgs. 148/2015 la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale: (i) le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro; (ii) l’entità e la durata prevedibile e (iii) il numero dei lavoratori interessati. Successivamente all’invio, in caso di richiesta di una delle parti, sarà necessario organizzare con le associazioni sindacali un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della predetta comunicazione che sono ridotti a 10 giorni per le imprese fino a 50 dipendenti. Il mancato espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale determina la declaratoria di inammissibilità della richiesta. Difatti, la società deve (a) indicare nell’apposito campo della domanda telematica le informazioni relative alla procedura sindacale e (b) allegare, pena l’inammissibilità della domanda stessa, copia della comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali ed eventuale copia del verbale di consultazione nel caso di esperimento della stessa.
A seconda dei casi, il trattamento di integrazione salariale sostituisce o meno l’indennità giornaliera di malattia. L’INPS, con circolare n. 197/2015 (richiamando la disciplina di dettaglio contenuta nella circolare n. 197/2015), ha ribadito che nel rapporto tra malattia e cassa integrazione è necessario distinguere tra sospensione a zero ore e riduzione di orario.
Sospensione a zero ore:
Riduzione dell’orario di lavoro:
Nel caso in cui invece l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa e riguarda quindi dipendenti che lavorano ad orario ridotto, prevale sempre l’indennità economica di malattia.
La cassa integrazione straordinaria può essere richiesta per far fronte a una riduzione o sospensione dell’attività produttiva dell’azienda determinata da: (i) riorganizzazione aziendale; (ii) crisi aziendale, con continuazione dell’attività di impresa e (iii) contratti di solidarietà difensivi.
Il programma riorganizzativo aziendale deve prevedere:
La disciplina delle integrazioni salariali straordinaria e i relativi obblighi contributivi si applicano alle imprese di seguito elencate che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
In aggiunta a quanto sopra, l’intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi possono essere richiesti dalle imprese di seguito elencate che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
Da ultimo, la cassa integrazione straordinaria può essere richiesta, indipendentemente dal numero dei dipendenti, da:
Il contributo ordinario non è dovuto:
Per poter effettuare il pagamento diretto è necessaria l’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da richiedere, contestualmente al trattamento di integrazione salariale. Il pagamento diretto è subordinato alla sussistenza di documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.
Per garantire forme di integrazione salariale ai dipendenti di aziende appartenenti a settori che per legge ne sono esclusi è previsto l’intervento del Fondo di integrazione salariale (FIS). Esso copre in via residuale i lavoratori di aziende operanti in settori, per i quali non siano stati istituiti specifici fondi bilaterali di solidarietà. In sostanza un’azienda, (i) in presenza di un fondo bilaterale (anche alternativo) di settore, è tenuta ad aderirvi al superamento della soglia occupazionale dei 5 dipendenti (con le specificità di seguito indicate); in assenza, è obbligata a contribuire al FIS.
Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro, anche non imprenditori, che occupano mediamente più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti), appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni, per i quali non siano stati stipulati accordi diretti all’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale o secondo il modello bilaterale alternativo.
Il Fondo di Integrazione Salariale si applica a tutti i lavoratori dipendenti, apprendisti professionalizzanti compresi, con almeno 90 giornate di anzianità effettiva presso l’unità produttiva. Non possono beneficiare del Fondo di Integrazione Salariale i dirigenti e lavoratori a domicilio nonché gli operai e impiegati dipendenti da coltivatori diretti.
I fondi di solidarietà bilaterale erogano, oltre alle prestazioni ordinarie legate al finanziamento di attività di riqualificazione professionale o di sostegno al reddito in conseguenza di sospensione dell’attività, gli assegni straordinari motivati dalla presenza di eccedenze di personale, individuati attraverso criteri concordati a livello sindacale, oppure tramite esodo volontario del personale interessato. La prestazione straordinaria è finanziata dal datore di lavoro, mentre l’assegno straordinario è erogato dall’INPS che gestisce il relativo Fondo fino alla decorrenza della pensione.
I fondi di solidarietà bilaterali alternativi, disciplinati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, sono il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato e il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione.
I fondi alternativi assicurano almeno una delle seguenti prestazioni: