Q&A

Le operazioni straordinarie

Le operazioni straordinarie

Ultimo aggiornamento : 08/03/2023
In caso di sentenza di illegittimità di un trasferimento d’azienda, quali pretese economiche può vantare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro cedente con riferimento al periodo intercorrente tra la cessione e la sentenza?

In caso di accertamento giudiziale di illegittimità di un trasferimento d’azienda, il lavoratore ceduto – che vede ripristinato il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente – non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione dell’azienda e quella della pubblicazione del relativo provvedimento giudiziale.

Tuttavia, il lavoratore può ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere la relativa prestazione lavorativa, detratto l’eventuale aliunde perceptum, che andrà calcolato a decorrere dal momento e nella misura in cui il lavoratore abbia provveduto a costituire in mora il datore di lavoro cedente ex art. 1217 cod. civ. mediante l’offerta della citata prestazione.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Cosa si intende per operazioni straordinarie?

Le operazioni straordinarie comprendono tutte quelle operazioni dirette a riconfigurare la struttura organizzativa al fine di adeguarla alle mutate esigenze dell’impresa. Vi rientrano il trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, le trasformazioni, le fusioni e le scissioni.
Da un punto di vista giuslavoristico tali operazioni assumo rilevanza se comportano un mutamento della titolarità dell’attività economica organizzata.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Cosa si intende per “trasferimento di azienda” o di “ramo di azienda” ai fini dell’applicazione delle disposizioni giuslavoristiche?

L’art. 2112, comma 5, cod. civ., definisce il trasferimento di azienda come qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità.
Per poter parlare di trasferimento di azienda, occorre dunque che sussistano i seguenti elementi:

  • la preesistenza di un’attività economica organizzata;
  • la conservazione, a seguito del trasferimento, dell’identità dell’attività economica.

Perché possa parlarsi di trasferimento di “ramo d’azienda” quest’ultimo deve consistere in un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Da un punto di vista formale, l’operazione negoziale alla base del trasferimento è di per sé irrilevante ai fini della configurazione o meno di un trasferimento di azienda o di ramo di azienda, potendo consistere, tra le altre nel:

  • la cessione contrattuale;
  • l’usufrutto;
  • l’affitto d’azienda;
  • la fusione societaria per incorporazione o scissione;
  • la successione ereditaria che trovi fondamento in un testamento e nelle norme sulle successioni legittime (Cass. 17418/2005)
  • l’incorporazione (Cass. 10614/2011 e Cass. n. 1900/2010).
Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali sono gli effetti del trasferimento di azienda o di ramo d’azienda sui rapporti di lavoro?

L’effetto principale del trasferimento di azienda o di ramo di azienda è la continuazione dei rapporti di lavoro dal cedente al cessionario. A tal fine non è richiesto il consenso del lavoratore ceduto.
In tal caso, il lavoratore ha diritto al mantenimento presso il cessionario di tutti i diritti già maturati presso il cedente al momento della cessione di azienda (e.g., anzianità di servizio o altri diritti eventualmente pattuiti con il precedente accordo individuale).
Il cessionario è inoltre tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dagli accordi collettivi di qualsiasi livello vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che questi siano sostituiti da altri contratti collettivi di pari livello applicabili all’impresa del cessionario.
L’art. 2112, comma 2, cod. civ. prevede, altresì, uno specifico regime di responsabilità solidale tra cedente e cessionario per tutti i crediti maturati dal lavoratore al momento del trasferimento.

 

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Il trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda può costituire motivo di licenziamento?

Il trasferimento di azienda o di ramo d’azienda non può costituire l’unica ragione posta alla base del licenziamento dei dipendenti coinvolti nell’operazione né per il cedente né per il cessionario. Il licenziamento basato unicamente sul fatto del trasferimento è nullo.
È tuttavia consentito a cedente e cessionario procedere ad eventuali licenziamenti (individuali o collettivi) quando ne sussistano le ragioni previste per legge (esigenze tecnico-produttive o ristrutturazioni aziendali).

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali sono le tutele previste per i lavoratori le cui condizioni di lavoro subiscono un mutamento in senso peggiorativo a seguito del trasferimento?

L’art. 2112, comma 4, cod. civ. riconosce al lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica in senso peggiorativo per effetto del trasferimento, la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni (nei tre mesi successivi al trasferimento) per giusta causa con conseguente diritto a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso.
Con specifico riferimento ai dirigenti, si segnala che il:

  • CCNL Dirigenti Commercio riconosce al dirigente, che abbia subito una sostanziale modifica della propria posizione a cui consegua una effettiva situazione di detrimento professionale, di risolvere il rapporto di lavoro, entro sei mesi dall’avvenuta comunicazione formale del trasferimento di proprietà, con diritto a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso;
  • CCNL Dirigenti Industria riconosce al dirigente che non intenda continuare il proprio rapporto di risolverlo entro 180 giorni, senza obbligo di preavviso e con riconoscimento, oltre al trattamento di fine rapporto, di un trattamento pari ad 1/3 dell’indennità sostitutiva del preavviso.
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