Come stabilito dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008) all’interno di un’azienda è necessaria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (“RSPP”). Questa figura viene nominata dal datore di lavoro e deve essere individuata in un soggetto che possieda le capacità e i requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e si assuma la responsabilità di organizzare, coordinare e gestire il sistema connesso alla prevenzione e alla protezione dai rischi. In alcune organizzazioni, a seconda delle dimensioni o della tipologia, l’RSPP può essere affiancato da altri soggetti, dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), che a loro volta, devono possedere delle caratteristiche tecniche specifiche per poter svolgere tale ruolo e supportare l’RSPP nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura obbligatoria che ha il compito di gestire e organizzare le attività di prevenzione e protezione volte a prevenire i rischi professionali.
La funzione di RSPP può essere esercitata dal:
Ai fini della nomina è necessario che il soggetto da nominare sia in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorativa. In particolare, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 l’RSPP deve:
Ad ogni modo, in mancanza del titolo di studio sopra indicato, possono essere nominati RSPP coloro che dimostrano di aver svolto tale funzione, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento di specifici corsi di formazione.
Da ultimo si segnala che colui che svolge la funzione di RSPP è tenuto a frequentare ogni 5 anni un corso di aggiornamento la cui durata dipende dal grado di rischio valutato in azienda.
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante per la Sicurezza (“RLS”) che ha il compito di rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Qualora l’azienda, o unità produttiva, occupa sino a 15 dipendenti, l’RLS:
Qualora l’azienda, o unità produttiva, occupi più di 15 dipendenti, l’RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Nel caso in cui queste ultime non siano presenti è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Il Preposto è il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In particolare, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, il Preposto ha il compito di:
L’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008 definisce il Medico Competente (anche noto come “medico del lavoro”) come il soggetto in possesso di determinati titoli e requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria. Il Medico Competente ha, tra gli altri, il compito di: