Q&A

Responsabilità e sistema sanzionatorio

Responsabilità e sistema sanzionatorio

Ultimo aggiornamento : 20/02/2023
Danno da superlavoro, in capo a chi ricade l’onere della prova?

Secondo l’orientamento espresso di recente dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, con ordinanza n. 34968 del 11 novembre 2022, l’onere probatorio circa il danno alla salute provocato da ritmi eccessivi di lavoro (c.d., danno da “superlavoro”) ricade in capo al lavoratore. Secondo la Cassazione, il lavoratore che agisca in giudizio per il risarcimento del danno patito, deve provare:

  1. la nocività dell’ambiente di lavoro, individuata nei concreti fattori di rischio circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa (ad es., improprie modalità qualitative dell’attività, ritmi o quantità di produzione insostenibili);
  2. la sussistenza di un nesso causale tra il lavoro svolto ed il danno subìto.

La controprova spetterà, poi, al datore di lavoro, che dovrà dimostrare la normalità della prestazione ed il suo svolgimento entro limiti sostenibili.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali sono i soggetti responsabili in tema di salute e sicurezza?

In tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro la responsabilità grava sulle seguenti figure:

  • datore di lavoro;
  • dirigenti;
  • preposti;
  • lavoratori nonché
  • tutte le altre figure previste dall’organizzazione aziendale, compreso il medico competente.

In base al ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione aziendale, il principale destinatario degli obblighi e delle responsabilità che ne derivano è il datore di lavoro. Se affiancato dai dirigenti e dai preposti, questi ultimi condividono le responsabilità con il datore in via sussidiaria.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
È previsto un risarcimento in caso di violazione della normativa in materia di salute e sicurezza?

Qualora dal mancato rispetto della normativa in materia derivi un danno al lavoratore o a terzi, questi possono chiedere al datore di lavoro di essere risarciti attraverso il pagamento di una somma di denaro. Il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale. Le sanzioni e il risarcimento sono:

  • graduati a seconda della gravità del comportamento e dell’entità del danno e
  • possono cumularsi. Uno stesso comportamento, infatti, può integrare sia una fattispecie di reato, sia una sanzione amministrativa, sia produrre un danno risarcibile.
Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali sanzioni sono previste dalla normativa applicabile in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

A seconda della gravità delle sanzioni riscontrate, sono previste due tipologie di sanzioni:

  • sanzioni amministrative e
  • sanzioni penali.

Oltre a ciò, ferma restando la responsabilità penale personale dell’autore della violazione, è prevista una specifica responsabilità a carico delle persone giuridiche che comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie o interdittive (sul punto artt. 6 e 25-septies D.lgs. 231/2001).

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
È possibile sostituire una contravvenzione con il pagamento di una somma?

Nell’ipotesi in cui sia stata inflitta la pena dell’arresto per un massimo di 12 mesi, su richiesta dell’imputato, il giudice può sostituire la pena irrogata con il pagamento di una somma a condizione che:

  • siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato commesso;
  • la violazione non abbia causato un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte o la lesione personale con conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni.

Il reato si estinguerà decorso un periodo di 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione e senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza ovvero di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, comprese violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quando può essere disposta la confisca?

Qualora sussistano gravi e reiterate violazioni in materia tutela del lavoro, igiene all’interno dei luoghi di lavoro nonché prevenzione degli infortuni, è sempre disposta la confisca amministrativa dei beni che sono serviti, o comunque che sono stati destinati a commettere l’illecito e dei beni che sono il prodotto di tali illeciti. La confisca non viene disposta se il bene appartiene ad un soggetto estraneo alla violazione amministrativa ovvero quando è ammessa la messa a norma e la stessa risulta effettuata secondo la vigente normativa (art. 20, comma 4, L. 689/81).

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