Secondo l’orientamento espresso di recente dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, con ordinanza n. 34968 del 11 novembre 2022, l’onere probatorio circa il danno alla salute provocato da ritmi eccessivi di lavoro (c.d., danno da “superlavoro”) ricade in capo al lavoratore. Secondo la Cassazione, il lavoratore che agisca in giudizio per il risarcimento del danno patito, deve provare:
La controprova spetterà, poi, al datore di lavoro, che dovrà dimostrare la normalità della prestazione ed il suo svolgimento entro limiti sostenibili.
In tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro la responsabilità grava sulle seguenti figure:
In base al ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione aziendale, il principale destinatario degli obblighi e delle responsabilità che ne derivano è il datore di lavoro. Se affiancato dai dirigenti e dai preposti, questi ultimi condividono le responsabilità con il datore in via sussidiaria.
Qualora dal mancato rispetto della normativa in materia derivi un danno al lavoratore o a terzi, questi possono chiedere al datore di lavoro di essere risarciti attraverso il pagamento di una somma di denaro. Il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale. Le sanzioni e il risarcimento sono:
A seconda della gravità delle sanzioni riscontrate, sono previste due tipologie di sanzioni:
Oltre a ciò, ferma restando la responsabilità penale personale dell’autore della violazione, è prevista una specifica responsabilità a carico delle persone giuridiche che comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie o interdittive (sul punto artt. 6 e 25-septies D.lgs. 231/2001).
Nell’ipotesi in cui sia stata inflitta la pena dell’arresto per un massimo di 12 mesi, su richiesta dell’imputato, il giudice può sostituire la pena irrogata con il pagamento di una somma a condizione che:
Il reato si estinguerà decorso un periodo di 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione e senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza ovvero di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, comprese violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Qualora sussistano gravi e reiterate violazioni in materia tutela del lavoro, igiene all’interno dei luoghi di lavoro nonché prevenzione degli infortuni, è sempre disposta la confisca amministrativa dei beni che sono serviti, o comunque che sono stati destinati a commettere l’illecito e dei beni che sono il prodotto di tali illeciti. La confisca non viene disposta se il bene appartiene ad un soggetto estraneo alla violazione amministrativa ovvero quando è ammessa la messa a norma e la stessa risulta effettuata secondo la vigente normativa (art. 20, comma 4, L. 689/81).