Martedì 26 novembre De Luca & Partners e HR Capital hanno organizzato un nuovo HR Breakfast.
Il moderatore Vittorio De Luca, Managing Partner di De Luca & Partners e i relatori Alessandro Ferrari, Senior Associate di De Luca & Partners e Roberta De Felice, Consulente del lavoro di HR Capital hanno fatto il punto sulla recente sentenza del Tribunale di Roma che per la prima volta in Italia ha affrontato il tema del corretto inquadramento giuridico dei c.d. “influencer“.
Secondo la pronuncia in commento, l”influencer che promuove in via stabile e continuativa i prodotti di un’azienda potrebbe dover essere inquadrato come agente di commercio.
La decisione citata determina conseguenze particolarmente significative per il preponente, sotto molteplici profili. Solo per citare i principali:
i) oneri contributivi verso Enasarco;
ii) indennità e diritti previsti dal codice civile (e.g.: indennità di cessazione del rapporto di agenzia);
iii) adempimenti;
iv) regolarizzazione di contratti in corso;
v) gestione delle interlocuzioni con l’Enasarco;
vi) assistenza in eventuali processi di accertamento ispettivo;
vii) patrocinio legale nelle cause promosse dagli influencer o instauratesi a seguito di processo ispettivo degli enti.
Se vuoi approfondire il tema puoi leggere l’intervista pubblicata su The Platform.
Dopo i recenti casi che hanno segnato un momento significativo nell’evoluzione dell’attività degli influencer, evidenziando quanto sia di cruciale importanza l’autenticità tra influencer, brand e utenti, risulta di particolare interesse il recente intervento del Tribunale di Roma, che con sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024 si è espresso sulla classificazione del rapporto di collaborazione tra influencer e Società committente, considerato riconducibile alla figura contrattuale del rapporto di agenzia di cui agli art. 1742 cod. civ. e ss.
Nel caso esaminato, il Tribunale di Roma ha ritenuto che il professionista “svolgeva una vera e propria attività promozionale di vendita dove il compenso riconosciuto è determinato dagli ordini direttamente procurati e andati a buon fine dal collaboratore”, con la possibilità per lo stesso di concedere sconti agli utenti follower.
Ciò, mentre, a parere della società ricorrente mancavano i presupposti utili a qualificare gli influencer come Agenti di Commercio in considerazione dei seguenti aspetti rilevabili dallo svolgimento della loro attività: la presenza di un contratto d’opera intellettuale – a tempo indeterminato – in virtù del quale è stata svolta la prestazione, l’assenza di un incarico stabile e continuativo, concernente la promozione e conclusione per conto della Società di contratti di vendita in una zona determinata, l’assenza di un’area delimitata di intervento, carattere distintivo della tipologia contrattuale di cui all’art. 1742 cod.civ.
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