Lo scorso 28 dicembre 2023 l’Italia ha aderito all’Accordo quadro europeo denominato “Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border Telework”.

Ai sensi dell’art. 1 del Framework Agreement viene definita “cross-border teleworker” l’attività che il lavoratore svolge da remoto in uno o più Stati membri tramite l’utilizzo di tecnologie informatiche.

L’accordo prevede che i lavoratori che svolgono l’attività di cui sopra potranno essere assoggetti al regime previdenziale dello Stato membro in cui si trova la sede legale del datore di lavoro, a condizione l’attività lavorativa prestata in regime “telelavoro” nello Stato di residenza sia inferiore al 50% dell’orario di lavoro totale.

Tale regime si applica solo se lo Stato di residenza del lavoratore e quello in cui il datore di lavoro ha la sede legale siano entrambi firmatari del Framework Agreement. Pertanto, in mancanza di adesione, si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 13 e ss. del Regolamento Comunitario n. 883/2004, che prevedono l’applicazione del regime previdenziale dello Stato membro di residenza qualora il lavoratore presti in tale Stato una parte sostanziale della sua attività.

Laddove ricorrano le condizioni di cui al Framework Agreement, per poter derogare alle previsioni generali stabilite a livello europeo in materia di individuazione della normativa applicabile, sarà necessario avviare un’apposita procedura ai sensi dell’art. 18 del Regolamento no. 987/2009. Tale procedura deve essere intrapresa dinanzi all’autorità competente dello Stato membro in cui il lavoratore subordinato chiede di applicare la legislazione che, nel caso dell’Italia, è l’INPS.

Da ultimo, si segnala che le richieste presentate sino 30 giugno 2024 potranno coprire retroattivamente un periodo fino a 12 mesi precedenti a quello della richiesta.