Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024, il c.d. “Collegato Lavoro” – recante disposizioni in materia di lavoro, d’iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio – entrerà definitivamente in vigore dal prossimo 12 gennaio.

Tra le principali modifiche introdotte:

  • Dimissioni per “fatti concludenti”: se l’assenza ingiustificata del lavoratore supererà i termini previsti dal CCNL o, in mancanza di una specifica previsione contrattuale, i 15 giorni, il datore di lavoro ne potrà dare comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro per verificarne la situazione. In tal caso, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore.
  • Conciliazione sindacale: introdotta la possibilità di risolvere le controversie di lavoro tramite modalità telematiche e audiovisive.
  • Smart working: i datori di lavoro dovranno comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro la data di inizio e fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo. 
  • Somministrazione di lavoro: novità sulle contribuzioni per i lavoratori assunti a tempo determinato e indeterminato, rimozione di limiti temporali e percentuali per il lavoro a termine.
  • Lavoro stagionale: estensione della definizione di “lavoro stagionale”, includendo attività legate a picchi stagionali di lavoro, a necessità tecnico-produttive o ai cicli stagionali dei settori produttivi, come previsto dal CCNL. 
  • Apprendistato: aumento dei fondi per l’apprendistato e possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica in professionalizzante o di alta formazione.
  • Cassa integrazione: i lavoratori saranno liberi di lavorare durante la cassa integrazione, ma non riceveranno il trattamento di integrazione salariale per i giorni lavorati con un altro datore di lavoro.
  • Contratti ibridi a causa mista: permetteranno ai datori di lavoro (nello specifico, aziende con più di 250 dipendenti) di assumere un dipendente in parte con un contratto subordinato e in parte con un rapporto autonomo, approfittando del regime fiscale agevolato per i professionisti. 

Con interpello n. 2 del 9 agosto 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto al quesito presentato da Confcommercio in riferimento alla corretta interpretazione della disciplina del diritto di precedenza dei lavoratori assunti a tempo determinato. In particolare, l’organizzazione istante ha chiesto se possano o meno costituire violazione del diritto di precedenza di un lavoratore a tempo determinato: (i) la prosecuzione del rapporto di lavoro in essere con l’apprendista al termine del relativo periodo di formazione; (ii) la nuova assunzione, con contratto di apprendistato, di un lavoratore. In risposta al primo quesito, il Ministero ha chiarito che, poiché l’apprendistato nasce come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, va esclusa la violazione della disciplina del diritto di precedenza atteso che ai fini dell’esercizio di tale diritto rileva il momento dell’assunzione dell’apprendista che si realizza, per l’appunto, con l’attivazione del contratto di apprendistato e non con la successiva fase di naturale prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione. In risposta al secondo quesito, il Ministero ha precisato che una nuova assunzione con contratto di apprendistato determinerà la violazione del diritto di precedenza del lavoratore a tempo determinato solo qualora il lavoratore a termine risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato. Tale ultima ipotesi, suggerisce di prestare particolare attenzione al bagaglio professionale del lavoratore a termine al fine di non incorrere in violazioni della normativa in materia di diritto di precedenza.