L’INPS, con la circolare n. 71 del 27 aprile 2021, ha recepito l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea (UE) e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (TCA).
L’accordo definisce, per il periodo dal 1° gennaio 2021, le condizioni per la collaborazione tra i Paesi aderenti e regolamenta determinati settori, tra cui quello della assicurazione sociale.
In attesa che l’accordo venga esaminato dal Parlamento europeo, i Paesi aderenti hanno convenuto di applicarlo in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 al successivo 30 aprile (inizialmente 28 febbraio 2021). Con specifico riferimento al settore della sicurezza sociale, le norme di coordinamento sono contenute nell’apposito Protocollo che costituisce parte integrante del TCA ed è valido per 15 anni dall’entrata in vigore del TCA stesso.
Il Protocollo riconosce la possibilità di derogare alle disposizioni generali in materia di determinazione della legislazione applicabile, ammettendo la fattispecie del distacco.
In particolare, il Protocollo prevede che il lavoratore distaccato rimane soggetto alla legislazione dello Stato nel quale svolge abitualmente la propria attività a condizione che:
L’accordo non prevede la possibilità di aumentare tale periodo, salva la possibilità di accordi bilaterali.
Queste regole trovano, però, applicazione solo per gli Stati membri, come l’Italia, che hanno comunicato all’Unione la propria intenzione di derogare alle disposizioni generali (c.d. Stati di categoria A).
Secondo l’INPS, i periodi di distacco autorizzati prima dell’entrata in vigore del TCA devono essere considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente all’applicazione dell’art. 12 del regolamento (CE) n. 883/2004. Pertanto, la durata complessiva del distacco ininterrotto non potrà superare il limite dei 24 mesi, ricomprendendo anche i periodi ante 2021, fatta salva la possibilità di estendere la durata del distacco mediante la stipula di un accordo in deroga ai sensi dell’art. 16 del medesimo regolamento (CE).
Eventuali proroghe di distacco autorizzate ai sensi del predetto art. 16 anteriormente al 1° gennaio 2021 – e in corso di esecuzione alla predetta data – saranno valide fino alla naturale scadenza. Analogamente, anche altri accordi stipulati anteriormente al 1° gennaio 2021, in deroga alle disposizioni generali previste dalla previgente normativa comunitaria, restano validi fino alla naturale scadenza.
L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (cd. “Brexit”) avrà impatti sulla mobilità internazionale a fini lavorativi e sul trasferimento dei dati personali verso il Regno Unito.
Il Regno Unito ha previsto la possibilità per i cittadini UE già presenti da almeno 5 anni sul territorio britannico alla data del 31 dicembre 2020 di richiedere la conferma del diritto di soggiorno (per lavoro, studio etc.) oltre tale data. La richiesta potrà essere inoltrata on-line entro il 30 giugno 2021 attraverso la compilazione dell’EU Settlement Scheme messo a disposizione sul sito del Governo britannico, ottenendo il settled status.
Se il periodo di permanenza è inferiore a 5 anni sarà possibile richiedere di restare nel Regno Unito per completarlo ottenendo, sempre attraverso il modulo di cui sopra, il pre-settled status. A differenza del settled status, il pre-settled status si perde con un’assenza dal paese pari o superiore a due anni.
Questa procedura garantirà gli stessi diritti di cui un cittadino facente parte dell’UE e residente nel Regno Unito godeva prima della Brexit. Sarà infatti possibile restarvi indefinitamente, lavorare, avvalersi del servizio sanitario, studiare e usufruire dell’accesso ai fondi pubblici, quali prestazioni sociali e pensioni.
Per i nuovi ingressi effettuati dal 1° gennaio 2021 sarà, invece, necessario richiedere il visto secondo il nuovo sistema di immigrazione a punti, il Points-based immigration system.
Anche l’Italia ha previsto una procedura di conferma dei diritti acquisiti dai cittadini britannici presenti sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2020; questi, infatti, potranno richiedere il “documento di soggiorno in formato elettronico” presso la Questura competente per luogo di residenza. Mentre a coloro che effettueranno il proprio ingresso a partire dal 1° gennaio 2021 verranno applicate le stesse procedure previste per i cittadini extracomunitari.
Protezione dei dati personali
Per il trasferimento dei dati personali verso il Regno Unito, sarà necessario, come chiarisce l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il “Garante”), fare riferimento all’”Accordo commerciale e di cooperazione” (“Accordo”) sottoscritto lo scorso 30 dicembre 2020 dall’Unione Europea e dal Regno Unito (“Trade And Cooperation Agreement Between The European Union And The European Atomic Energy Community, Of The One Part, And The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland, Of The Other Part”).
Secondo l’Accordo, nel Regno Unito continuerà a trovare applicazione il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (il “GDPR”) per un periodo massimo di 6 mesi, ovvero fino al 30 giugno 2021. Di conseguenza, stando a quanto precisato dal Garante, “in questo periodo qualsiasi comunicazione di dati personali verso il Regno Unito potrà avvenire secondo le medesime regole valevoli al 31 dicembre 2020 e non sarà considerata un trasferimento di dati verso un paese terzo”.
Sempre secondo l’Accordo, durante questo periodo di transizione, il Regno Unito e l’Unione Europea si sono impegnate ad adottare delle decisioni di adeguatezza reciproche. In mancanza di tali decisioni, troverebbero applicazione le disposizioni di cui al Capo V del GDPR che disciplinano il trasferimento di dati dall’UE verso Paesi Terzi. Tali disposizioni richiedono l’esistenza di garanzie adeguate, quali ad esempio norme vincolanti di impresa, clausole contrattuali tipo e codici di condotta (cfr art. 46 del GDPR). Ciò salvo deroghe specifiche, come il consenso dell’interesso o trasferimento necessario per l’esecuzione di un contratto o per importanti motivi di interesse pubblico (art. 49 del GDPR).
Inoltre, dal 1° gennaio 2021, i Titolari e i Responsabili del trattamento che hanno la propria sede nel Regno Unito e che sono comunque soggetti all’applicazione del GDPR, poiché trattano dati per l’offerta di beni e servizi o per il monitoraggio del comportamento di interessati all’interno dell’Unione (cfr. art. 3, par. 2, GDPR), dovranno designare un Rappresentante nello Spazio Economico Europeo ai sensi dell’articolo 27 del GDPR.
Altri insights correlati:
L’INPS, con il messaggio n. 4805 del 22 dicembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito al rilascio delle certificazioni previdenziali A1/E101 per periodi di lavoro nel Regno Unito, il cui termine è successivo alla fine del periodo di transizione, ovvero al 31 dicembre 2020.
In particolare, l’INPS ha precisato che le richieste di rilascio del modello A1 per periodi di lavoro con data iniziale antecedente il 31 dicembre 2020 e data finale ad essa successiva verranno accolte e i relativi documenti portatili A1 saranno validi fino alla fine del periodo certificato, qualora le stesse siano pervenute o pervengano entro il 31 dicembre 2020.
L’INPS ha, altresì, chiarito che le richieste di rilascio dei modelli A1/E101, le quali sono state rigettate perché relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, verranno rettificate d’ufficio mediante l’emissione di nuovi certificati per l’intero periodo richiesto, purché non vi sia una soluzione di continuità nella legislazione applicabile già certificata dai modelli A1/E101. Spetterà alle direzioni regionali INPS competenti comunicare all’istituzione previdenziale presente nel Regno Unito che è stato rilasciato un nuovo modello A1/E101 per la rettifica del periodo.
Da ultimo, l’INPS ha chiarito che le certificazioni E101 con data successiva al 31 dicembre 2020 potranno essere rilasciate, ove ne sussistano le condizioni, anche per i cittadini dei Paesi Terzi fermo restando che, nel caso di distacchi, il limite massimo per la durata del periodo certificato sia di 12 mesi.