Il 30 maggio 2019, in considerazione della pubblicazione del dato dell’indice Ipca da parte dell’Istat, Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm, in adempimento di quanto previsto nel CCNL del 26 novembre 2016, hanno, con proprio verbale, concordato i nuovi importi dei minimi tabellari per il periodo 1° giugno 2019 – 31 maggio 2020.
Di seguito si riporta la tabella recante i “nuovi” livelli retributivi mensili:
Categorie | Livelli retributivi mensili in vigore dal 1° giugno 2018 | Livelli retributivi mensili in vigore dal 1° giugno 2019 |
1° | 1.310,80 | 1.321,29 |
2° | 1.446,92 | 1.548,50 |
3a | 1.604,53 | 1.617,37 |
3° Super | 1.639,20 | 1.652,31 |
4a | 1.673,87 | 1.687,26 |
5a | 1.792,65 | 1.806,99 |
5aSuper | 1.921,46 | 1.936,83 |
6a | 2.061,41 | 2.077,90 |
7a | 2.301,37 | 2.319,78 |
8° Quadri | 2.356,52 | 2.375,37 |
Nel medesimo incontro le parti, oltre ad aver confermato le precedenti percentuali relative all’utile minimo di cottimo, hanno definito i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità, come si evince dalle tabelle sotto riportate
Indennità di trasferta forfettaria
Tipologia | Importi dal 1° giugno 2019 |
Trasferta intera | 43,59 |
Pasto meridiano o serale | 11,84 |
Pernottamento | 19,91 |
Indennità di reperibilità
Livelli | Compenso giornaliero | Compenso settimanale | ||||
16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero | |
Superiore al 5a | 6,70 | 11,01 | 11,60 | 44,51 | 45,10 | 49,41 |
4° e 5° | 5,83 | 9,15 | 9,81 | 38,30 | 38,96 | 42,28 |
1°, 2°, 3° e 3S | 4,90 | 7,36 | 7,95 | 31,86 | 32,45 | 34,91 |
Il 6 giugno 2017, dando seguito a quanto definito nell’Accordo di rinnovo del 26 novembre 2016, Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom e Uilm, hanno adeguato i valori dei minimi contrattuali per livello sulla base della dinamica inflattiva consuntivata. Non solo. Nell’accordo sono state anche adeguate l’indennità spettante in caso di trasferta e l’indennità di reperibilità nonché calcolate le nuove percentuali per il lavoro a cottimo. In particolare, le parti stipulanti hanno ritoccato la misura del trattamento di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento i cui importi, a decorrere dal 1° giugno 2017, sono i seguenti: (a) trasferta intera, Euro 42,85; (b) quota per il pasto meridiano o serale, Euro 11,73; (c) quota per il pernottamento, Euro 19,39. Resta invariato che gli incrementi dell’indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15% per le quote relative ai pasti e per il 70% per il pernottamento. Per quanto concerne la reperibilità, le parti stipulanti hanno, tra le altre, previsto (a) che può essere richiesta secondo le seguenti articolazioni: (i) oraria, (ii) giornaliera e (iii) settimanale; (b) che quella settimanale non può eccedere le due settimane consecutive su quattro e non deve comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi; (c) i nuovi valori, spettanti a decorrere dal 1° giugno 2017, della relativa indennità avente natura retributiva. Con riferimento, invece, al lavoro a cottimo è stato stabilito che le relative tariffe devono essere fissate dall’azienda così da garantire al lavoratore “di normale capacità e operosità” nei periodi normalmente considerati, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore a determinate percentuali dei minimi di paga che vanno dall’0,87% per la prima Categoria all’1,01% per la 5° Categoria Super.