L’accordo raggiunto tra le parti nell’ambito della procedura di negoziazione assistita sarà inoppugnabile e godrà del medesimo regime di stabilità previsto per gli accordi di conciliazione sottoscritti dinanzi ad una delle c.d. “sedi protette”, ai sensi dell’art. 2113, quarto comma, del codice civile.
Attuando una modifica lungamente attesa nel settore, la Riforma del Processo Civile, (Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre scorso) ha esteso la procedura di “negoziazione assistita” alle controversie di lavoro, che a partire dal 30 giugno 2023 consentirà alle parti che siano assistite da avvocati o consulenti del lavoro di stipulare verbali di conciliazione definitivi e non impugnabili (in gergo definiti “tombali”) senza necessità di rivolgersi alle commissioni di conciliazione o alle autorità previste dagli artt. 410 e ss. cod. proc. civ.
L’istituto della negoziazione assistita fu introdotto nel processo civile nel 2014, quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie, a scopo deflattivo del contenzioso giudiziale e di decongestionamento del carico di lavoro dei tribunali.
Il dettato normativo, prima delle modifiche apportate dall’attuale riforma, prevedeva esplicitamente l’esclusione delle controversie in materia di lavoro dall’ambito di applicazione della procedura di negoziazione assistita.
Così come già avviene oggi per le controversie civili, la procedura prenderà avvio con la sottoscrizione ad opera delle parti, la cui autografia deve essere certificata dai rispettivi avvocati, di una convenzione, ossia di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
I contenuti della convenzione dovranno essere: (i) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti; (ii) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
La procedura può essere avviata anche ad istanza di una sola delle parti, mediante invio a controparte dell’invito a stipulare la convenzione, con l’indicazione dell’oggetto della controversia e l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio.
L’accordo raggiunto nell’ambito della procedura di negoziazione assistita (che, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 149/2022 potrà essere svolta anche in via telematica) sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che le assistono, che ne certificano l’autografia e la conformità alle norme imperative all’ordine pubblico, avrà valore definitivo e costituirà (al pari delle sentenze anche non definitive nonché dei verbali di conciliazione oggi sottoscritti nelle sedi previste dagli artt. 410 e ss. cod. proc. civ.) titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 12 settembre u.s., ha definito i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai datori di lavoro del settore privato che abbiano previsto nei contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori. Si tratta di uno sgravio contributivo, emanato in attuazione dell’art. 25 del D. Lgs. n. 80/2015, che affida alle parti uno strumento utile per valorizzare il ruolo della contrattazione di secondo livello. In particolare, il decreto prevede il riconoscimento del beneficio ai datori di lavoro che (i) abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali (anche in recepimento di contratti collettivi territoriali) recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ovvero dalle disposizioni normative vigenti o (ii) abbiano previsto nei contratti collettivi aziendali l’estensione o l’integrazione di misure già indicate in precedenti contratti collettivi aziendali. Le misure di conciliazione debbono riguardare l’area della genitorialità, le forme e modalità di flessibilità organizzativa e gli interventi di welfare aziendale. Ai fini dell’ammissione allo sgravio la relativa richiesta dovrà essere inoltrata telematicamente all’INPS entro il 15 novembre p.v. per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere per le risorse stanziate per l’anno in corso, ed entro il 15 novembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere per le risorse stanziate per l’anno 2018.