Il 16 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 131/2024 (c.d. “Decreto Salva Infrazioni”) – entrato in vigore il 17 settembre 2024 – che è intervenuto anche sulla disciplina dei contratti a termine, al fine di dar seguito alle indicazioni della procedura di infrazione mediante la quale l’Unione Europea ha invitato l’Italia ad adeguare la normativa italiana alla Direttiva UE 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

Il Decreto Salva Infrazioni ha modificato l’art. 28, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2015, introducendo significative novità in tema di risarcimento del danno nel caso di contratti a termine dichiarati illegittimi.

Disciplina preesistente:

  • Nei casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto a un’indennità onnicomprensiva, compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
  • Il limite massimo dell’indennità è ridotto a 6 mensilità in presenza di contratti collettivi che prevedano procedure di stabilizzazione dei lavoratori a termine.

Modifiche introdotte dal DL 131/2024:

  • Il Decreto conferisce al giudice la possibilità di stabilire un’indennità superiore alle 12 mensilità, qualora il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno.
  • Viene abrogato il comma 3 che consentiva la riduzione dell’indennità a 6 mensilità.

Il 31 ottobre 2018 si è concluso il periodo transitorio per adeguarsi alla nuova disciplina in materia di contratti a tempo determinato così come introdotta dal D.L. 197/2018 (cd. Decreto Dignità), convertito nella Legge 96/2018. In particolare, il Decreto Dignità aveva previsto che le nuove disposizioni si sarebbero applicate ai rinnovi ed alle proroghe successivi appunto al 31 ottobre 2018. In sostanza dal 1° novembre 2018 la nuova disciplina è diventata pienamente operativa. Ciò significa che il contratto può essere acasaule per i primi 12 mesi al superamento dei quali deve contenere l’indicazione di specifiche ragioni, pena la sua trasformazione a tempo indeterminato. Il contratto (i) può essere prorogato liberamente per i primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza di ragioni e (ii) può essere rinnovato solo a fronte di specifiche ragioni, a prescindere dalla sua durata. Anche in caso di violazione di queste prescrizioni il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Il contratto non può avere una durata superiore a 24 mesi (contro i precedenti 36 mesi) e può essere prorogato per massimo 4 volte (contro le precedenti 5).

 

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