Con l’ordinanza n. 17450 del 25 giugno 2024, la Corte di Cassazione – nel confermare il proprio precedente orientamento – ha statuito che il caso di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro solo formalmente autonomo non trova applicazione il regime indennitario tipico dei contratti a termine, bensì quello risarcitorio a decorrere dalla costituzione in mora.

Il fatto affrontato

Una giornalista, che aveva stipulato con la società plurimi contratti di lavoro autonomo a tempo determinato in un arco temporale di quasi 12 anni, ricorreva giudizialmente al fine di ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché la condanna del datore di lavoro all’integrale risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora successiva alla scadenza dell’ultimo contratto di lavoro autonomo e fino all’effettiva riammissione in servizio.

La Corte d’Appello accoglieva parzialmente la predetta domanda, accertando, da un lato, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, ma rigettando, dall’altro, la domanda risarcitoria nei termini richiesti dalla lavoratrice.

In merito a tale ultimo aspetto, la Corte d’Appello precisava che, anche con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato solo formalmente autonomo, trova applicazione il regime indennitario tipico dei contratti a termine, ovverosia l’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità.

L’ordinanza

La Suprema Cassazione – adìta in via principale dalla lavoratrice nonché, in via incidentale, dalla società – ha rilevato preliminarmente che, in ipotesi di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non trova applicazione il regime indennitario relativo ai contratti a termine.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la normativa relativa ai contratti a tempo determinato (recante la previsione di un importo variabile da 2,5 a 12 mensilità) trova applicazione in caso di declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, ipotesi non sovrapponibile al caso di specie.

Secondo quanto statuito dagli Ermellini, in caso di riqualificazione del contratto di lavoro autonomo – che presuppone una approfondita indagine giudiziale condotta sulla base di indici ritenuti rivelatori di un determinato atteggiarsi dei diritti, degli obblighi e dei poteri delle parti – spetta al lavoratore il risarcimento integrale del danno, in misura pari alle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora sino alla effettiva riammissione in servizio.

Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso proposto dal lavoratore, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (l’”INL”), con la nota n. 1156 del 22 dicembre 2020, ha fornito agli ispettorati territoriali chiarimenti sulla procedura da seguire in caso di istanza di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in forma assistita ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015. Ciò con particolare riferimento ai casi in cui si deroghi ai requisiti previsti dalla normativa in forza di un «contratto di prossimità» carente del requisito della maggiore rappresentatività.

Normativa di riferimento

Il contratto a tempo determinato non può avere una durata complessiva superiore a 24 mesi o a quella più lunga prevista dal CCNL di settore, salvo la possibilità, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, di stipulare un ulteriore contratto della durata di 12 mesi presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

L’art. 8 del D.L. 138/2011, conv. nella Legge 148/2011, prevede che i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati. Le intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti all’organizzazione del lavoro e alla produzione con riferimento, tra le altre, ai contratti a termine.  

I chiarimenti dell’INL

Nella nota in esame viene precisato che l’attività dell’Ispettorato deve limitarsi alla (i) verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto a termine, (ii) genuinità del consenso del lavoratore e (iii) sottoscrizione dello stesso. Tuttavia, se si dovessero riscontrare delle violazioni di norme imperative (ad es. la mancanza delle causali giustificatrici), non sarà ammissibile il ricorso alla “procedura assistita”.

Nel caso sottoposto all’INL la deroga ai requisiti previsti dalla normativa sui contratti a termine derivava dalla regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ai sensi dell’art. 8 del D.L. 138/2011 (cov. nella Legge 148/2011).

Al riguardo l’INL ha precisato che se i contratti di prossimità sono stati stipulati in violazione dell’art. 8 – con particolare riferimento ai vincoli di materia di scopo, oltre a quelli imposti dalla Costituzione o, ancora, in relazione al requisito di maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie – essi sono privi di effetti. Pertanto, non sarà possibile stipulare ulteriori contratti a tempo determinato secondo la “procedura assistita” in applicazione di questi contratti di prossimità.

Sul punto poi l’INL ha richiamato le indicazioni fornite con la circolare n. 3/2018 inerenti alle ipotesi di accordi di prossimità stipulati dalle associazioni prive dei requisiti di rappresentatività richiesti dall’art. 8 del D.L. 138/2011.

In particolare, con questa circolare l’INL ha chiarito che i contratti di prossimità sottoscritti da soggetti “non abilitati” non possono produrre effetti derogatori alle disposizioni di legge e alle regolamentazioni previste dai CCNL. In sede di accertamento, il personale ispettivo deve considerare questi contratti inefficaci ed adottare i conseguenti provvedimenti.

Con riferimento ai contratti a tempo determinato, nella stessa circolare l’INL ha affermato che laddove il datore di lavoro abbia applicato una disciplina dettata da un contratto collettivo non stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina normativa non possono trovare applicazione. Ciò, secondo l’INL, comporta la mancata applicazione degli istituti di flessibilità previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 e, a seconda delle ipotesi, anche la “trasformazione” del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Emergenza Covid-19, licenziamenti per gmo e proroga rinnovi dei contratti a termine

Nei giorni scorsi il cd. Decreto Dignità (D.L. 87/2018), in vigore dallo scorso 14 luglio, non ha superato il vaglio delle Commissioni Finanza e Lavoro che, in sede referente, hanno approvato diversi emendamenti. Con specifico riferimento al contratto a tempo determinato, le nuove disposizioni dovrebbero trovare applicazione ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe successivi al 31 ottobre 2018 (cd. clausola di transizione). Le Commissioni parlamentari hanno, altresì, approvato l’emendamento secondo il quale, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore stesso. Inoltre, le Commissioni hanno deliberato l’introduzione della cd. somministrazione fraudolenta che si verifica qualora l’utilizzo di lavoratori somministrati è finalizzato ad eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. Il testo del Decreto si è anche arricchito di un nuovo esonero contributivo in caso di assunzione di under 35 nel biennio 2019-220. Si tratta di uno sgravio parziale (nella misura del 50%) ed è concesso per 36 mesi. Infine le Commissioni, con riferimento all’offerta conciliativa di cui all’art. 6 del D.Lgs. 23/2015 hanno proposto di aumentare i parametri da un minimo di 3 ad un massimo di 27 mensilità. Si attende ora di vedere se il testo subirà ulteriori emendamenti in sede di approvazione.