La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 15557/2019, ha statuito che un contratto di appalto può essere ritenuto genuino anche qualora descriva in maniera molto dettagliata i compiti che i lavoratori coinvolti dovranno svolgere. Ciò in quanto, ai fini dell’integrazione della fattispecie dell’intermediazione illecita di manodopera, non è sufficiente né l’indicazione analitica delle modalità operative del servizio concesso in appalto, né la necessità di coordinamento con i dipendenti dell’appaltatore.
I fatti di causa
Il caso de quo trae origine dal ricorso presentato da alcuni lavoratori al fine di ottenere l’accertamento della violazione dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 in relazione all’appalto cui erano addetti e, conseguentemente, il riconoscimento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato presso la società appaltante. A fondamento della domanda, i lavoratori deducevano la sussistenza del potere direttivo in capo alla società appaltante, stante la predeterminazione da parte di quest’ultima dei tempi e delle modalità di svolgimento delle mansioni. Secondo i lavoratori l’impresa appaltatrice non aveva alcuna potestà organizzativa del servizio, alcun rischio d’impresa, e conseguentemente, alcun potere disciplinare e gerarchico sussisteva in capo ad essa.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto genuino l’appalto, ha specificato che la predeterminazione delle modalità esecutive, descritte nel capitolato, rispondeva all’esigenza di adeguare la prestazione alle caratteristiche tecniche del servizio, senza incidere, dunque, sull’autonomia dell’appaltatore nella gestione del rapporto di lavoro e nell’esercizio del potere disciplinare.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che il comma 1 dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che lo caratterizzano ai sensi della disciplina di cui all’art. 1655 cod. civ. Nello specifico, la permanenza in capo all’appaltatore dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell’appalto e l’assunzione del rischio di impresa in capo allo stesso.
Secondo la Corte di Cassazione non integra, quindi, una deviazione da tale schema tipico:
In sostanza e conformemente ai propri precedenti giurisprudenziali, i Giudici di legittimità hanno concluso che si realizza un’ipotesi di intermediazione vietata di manodopera soltanto qualora venga accertato che la società appaltante svolge un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio. E non è sufficiente a tal fine il mero coordinamento necessario per l’esecuzione del contratto.