L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (l’”INL”), con la nota n. 1156 del 22 dicembre 2020, ha fornito agli ispettorati territoriali chiarimenti sulla procedura da seguire in caso di istanza di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in forma assistita ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015. Ciò con particolare riferimento ai casi in cui si deroghi ai requisiti previsti dalla normativa in forza di un «contratto di prossimità» carente del requisito della maggiore rappresentatività.
Il contratto a tempo determinato non può avere una durata complessiva superiore a 24 mesi o a quella più lunga prevista dal CCNL di settore, salvo la possibilità, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, di stipulare un ulteriore contratto della durata di 12 mesi presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
L’art. 8 del D.L. 138/2011, conv. nella Legge 148/2011, prevede che i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati. Le intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti all’organizzazione del lavoro e alla produzione con riferimento, tra le altre, ai contratti a termine.
Nella nota in esame viene precisato che l’attività dell’Ispettorato deve limitarsi alla (i) verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto a termine, (ii) genuinità del consenso del lavoratore e (iii) sottoscrizione dello stesso. Tuttavia, se si dovessero riscontrare delle violazioni di norme imperative (ad es. la mancanza delle causali giustificatrici), non sarà ammissibile il ricorso alla “procedura assistita”.
Nel caso sottoposto all’INL la deroga ai requisiti previsti dalla normativa sui contratti a termine derivava dalla regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ai sensi dell’art. 8 del D.L. 138/2011 (cov. nella Legge 148/2011).
Al riguardo l’INL ha precisato che se i contratti di prossimità sono stati stipulati in violazione dell’art. 8 – con particolare riferimento ai vincoli di materia di scopo, oltre a quelli imposti dalla Costituzione o, ancora, in relazione al requisito di maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie – essi sono privi di effetti. Pertanto, non sarà possibile stipulare ulteriori contratti a tempo determinato secondo la “procedura assistita” in applicazione di questi contratti di prossimità.
Sul punto poi l’INL ha richiamato le indicazioni fornite con la circolare n. 3/2018 inerenti alle ipotesi di accordi di prossimità stipulati dalle associazioni prive dei requisiti di rappresentatività richiesti dall’art. 8 del D.L. 138/2011.
In particolare, con questa circolare l’INL ha chiarito che i contratti di prossimità sottoscritti da soggetti “non abilitati” non possono produrre effetti derogatori alle disposizioni di legge e alle regolamentazioni previste dai CCNL. In sede di accertamento, il personale ispettivo deve considerare questi contratti inefficaci ed adottare i conseguenti provvedimenti.
Con riferimento ai contratti a tempo determinato, nella stessa circolare l’INL ha affermato che laddove il datore di lavoro abbia applicato una disciplina dettata da un contratto collettivo non stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina normativa non possono trovare applicazione. Ciò, secondo l’INL, comporta la mancata applicazione degli istituti di flessibilità previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 e, a seconda delle ipotesi, anche la “trasformazione” del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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