Il 14 marzo 2020 le Parti Sociali hanno siglato il Protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Il Protocollo contiene le linee guida per l’adozione da parte delle aziende di protocolli di sicurezza in attuazione delle disposizioni contenute nel DPCM dell’11 marzo u.s.

Il Protocollo favorisce altresì il confronto con le rappresentanze sindacali presenti sui luoghi di lavoro, affinché le misure adottate siano condivise e rese più efficaci mediante il contributo delle persone che lavorano all’interno dell’azienda, in particolare RLS e RLST, tenendo conto delle specificità di ogni singola realtà produttiva.

Le principali misure previste dal Protocollo sono le seguenti:

1-INFORMAZIONE

• L’azienda, attraverso le modalità che ritiene più idonee ed efficaci – tra cui l’affissione nei locali aziendali – deve fornire a tutti i lavoratori le seguenti informazioni:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali;
  • l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o permanere in azienda laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa.

2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea [1]. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

• Viene precluso l’accesso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (Cina e Paese asiatici).

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

• Occorre prevedere procedure d’ingresso, transito e uscita per i fornitori, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.

• Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere, ove possibile, a bordo dei propri mezzi e non possono accedere ai locali aziendali.

• Devono essere previsti servizi igienici dedicati ai fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

• Occorre effettuare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro (incluse tastiere, schermi touch, mouse) e delle aree comuni e di svago.

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• L’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

• Il personale dipendente deve lavare frequentemente le mani con acqua e sapone.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• Occorre dotare il personale dipendente di dispositivi di protezione individuale, la cui reperibilità è legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS.

b. in caso di difficoltà di approvvigionamento, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell’autorità sanitaria

• Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc.).

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

• L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con ventilazione dei locali, prevedendo un tempo ridotto di sosta e una distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

• I locali comuni devono essere sottoposti a sanificazione periodica e la pulizia giornaliera.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

Le imprese dovranno:

• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione;

• procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi;

• prevedere un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione;

• utilizzare IL lavoro agile per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;

• nel caso in cui vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;

• utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili (par, rol, banca ore)

• nel caso in cui l’utilizzo dei predetti istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;

• annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

• Occorre prevedere orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da evitare il più possibile contatti.

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile.

• Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove necessarie e urgenti, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria assicurando, comunque, un distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

• Sono annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula; è comunque possibile, effettuare la formazione a distanza.

• Il mancato completamento della formazione per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovuto all’emergenza in corso non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

• Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, la stessa lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale. L’azienda dovrà procedere immediatamente al suo isolamento e avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

• La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale.

• Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro e con il RLS/RLST.

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS.


[1] La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine viene suggerito di:

1) non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso del dipendente ai locali aziendali;

2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali, anche oralmente;

3) individuare i soggetti preposti al trattamento;

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare la riservatezza e la dignità del lavoratore.

Di seguito riepiloghiamo le principali disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8/3/2020 (“Decreto”) – emanato allo scopo di contrastare la diffusione del Coronavirus – che i datori di lavoro devono tenere presenti:

Cosa Prevede il decretoCosa deve fare il Datore di Lavoro
Si raccomanda di limitare ove possibile gli spostamenti delle persone ai casi strettamente necessari.Il Datore di lavoro:
limita il lavoro in azienda, ricorrendo, ove possibile, al lavoro agile;
si assicura che le trasferte siano limitate ai casi strettamente necessari.
Si raccomanda fortemente alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (>37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, di limitare al massimo i contatti sociali e di contattare il medico curante.Il Datore di Lavoro raccomanda fortemente ai propri dipendenti e collaboratori che, in caso di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (>37,5°) devono:
– rimanere presso il proprio domicilio,
– limitare al massimo i contatti sociali e
– contattare il medico curante.
Su tutto il territorio nazionale si raccomanda l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1.Il Datore di Lavoro mette a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
Il Datore di Lavoro raccomanda ai propri dipendenti e collaboratori l’applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico sanitarie:
– lavarsi spesso le mani;
– evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
– evitare abbracci e strette di mano;
– mantenere nei contatti sociali una distanza di almeno un metro;
– igiene respiratoria (starnutire /tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
– evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
– non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
– coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;
– non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico;
– pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
– usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

In Regione Lombardia e nelle 14 Province identificate (“Territori”)

Cosa prevede il Decreto 8/3/2020Cosa deve fare il Datore di Lavoro
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai Territori, nonché all’interno dei Territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.Il Decreto non prevede alcuna limitazione allo spostamento dei dipendenti in entrata e uscita dai Territori ovvero nell’ambito dei Territori, purché sussistano “comprovate esigenze lavorative”.
Per consentire la verifica delle comprovate esigenze lavorative in occasione dei controlli che saranno effettuati da polizia e carabinieri, è consigliabile che il Datore di lavoro:
– rilasci preventivamente – ai lavoratori per i quali non sia possibile ricorrere al lavoro agile – un ordine di servizio contenente l’invito a presentarsi presso la sede aziendale;
– rilasci preventivamente ai propri dipendenti incaricati del trasporto di merci ovvero della esecuzione di attività di assistenza tecnica, una dichiarazione contenente l’indicazione dell’attività richiesta.
Per completezza si precisa che con circolare dell’8 marzo 2020, il Ministero dell’Interno ha previsto la possibilità di rilasciare “autodichiarazioni” attraverso la compilazione di appositi moduli in dotazione delle pattuglie preposte al controllo.
Adottare in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro di cui all’allegato 1 ed evitare assembramentiIl Datore di Lavoro deve assicurarsi che:
– ove possibile, le riunioni siano effettuate con modalità di collegamento “da remoto” (ad es. via Skype) e
– per le riunioni che non è possibile evitare, sia garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro e che siano evitati gli assembramenti.
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del Decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.La disposizione costituisce una mera forma di moral suasion. Stando al tenore letterale del Decreto, il Datore di lavoro può infatti “promuovere” la fruizione di periodi di ferie, ma ovviamente, nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto collettivo e dalla legge.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri sociali, centri ricreativi.Eventuali palestre o altre strutture messe a disposizione dei lavoratori da parte dei Datori di lavoro devono essere temporaneamente chiuse.

Le disposizioni sono efficaci dall’8 marzo 2020 al 3 aprile 2020 e sostituiscono i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo e 4 marzo 2020.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Decreto è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

Restiamo a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

Elena Cannone si confronterà con imprenditori, manager e esperti al workshop online organizzato domani, mercoledì 11 marzo da RoadJob per condividere ed individuare le migliori modalità di gestione e best practice per fronteggiare l’Emergenza COVID-19.

RoadJob condivide e confronta le misure prese per far fronte all’emergenza Coronavirus nel corso di un workshop online che si terrà il giorno 11 marzo, dalle ore 09.00 alle 10.30.

Il workshop è rivolto a imprenditori e manager, e consisterà in un confronto, con l’intervento di esperti, sulle misure gestionali adottate e da adottare nelle singole aziende.

Interverranno:

  • Elena Cannone di De Luca & Partners
  • Fabrizio Ciannamea di MEC & Partners
  • Giorgio Penati di Tecnologie d’Impresa S.r.l.

Continua incessantemente dall’inizio di febbraio il lavoro della nostra “Coronavirus HR Task Force” composta dal nostro affiatato team di avvocati (per le tematiche giuslavoristiche, di sicurezza del lavoro e di privacy) e i consulenti del lavoro di HR Capital. Le complesse situazioni che il contesto impone alle aziende di affrontare riguardano principalmente:

  • Interventi finalizzati a ridurre il costo del lavoro (ammortizzatori sociali);
  • Sospensione dei termini per adempimenti del datore di lavoro e pagamenti;
  • Gestione del rapporto di lavoro (valutazione performance / presenze / assenze);
  • Lavoro da remoto (es: Lavoro Agile; possibili finanziamenti);
  • Tutela dei dati personali in tempi di epidemia (GDPR);
  • Gestione della responsabilità del datore di lavoro in materia di Sicurezza sul lavoro;
  • Adempimenti in tema di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs 231/01).

Il diffondersi del nuovo virus COVID-19 (cd coronavirus) impone alle aziende di aggiornare il Documento di Valutazione dei rischi (cd DVR), tracciando il nuovo rischio biologico ad esso collegato. Ciò in quanto il datore di lavoro: (i) ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., ha il dovere di apprestare tutte le misure di sicurezza al fine di garantire l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti e (ii) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ha la responsabilità di tutelare i lavoratori dall’esposizione a rischio biologico con la collaborazione del Medico Competente, ove presente. Il datore di lavoro deve individuare misure di prevenzione e prevedere sessioni formative specifiche per i lavoratori coinvolti. Resta inteso che tra le misure di prevenzione da implementare vi sono quelle fornite dal Ministero della salute, tra le quali si annoverano le seguenti: (i) lavarsi frequentemente le mani; (ii) evitare contatti ravvicinati con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; (iii) non toccarsi naso, bocca e occhi con le mani; (iv) pulire le superficie con disinfettante a base di cloro o alcol; (v) evitare contatti con persone che presentano sintomi simil influenzali.