Smart woking, controlli a distanza, esuberi, lavoro per obiettivi, ammortizzatori sociali.

Mai come ora il mondo del lavoro sta vivendo un momento di profondo cambiamento e per questo la consulenza integrata diventa una vera necessità.

De Luca & Partners e HR Capital da sempre formano un unico team di Avvocati Giuslavoristi e Consulenti del Lavoro per supportare le imprese nel loro lavoro.

“Giochiamo in doppio su tutti i campi”: è questa la headline della nostra campagna pubblicitaria 2020. Dopo “Sì, pensiamo solo al lavoro”, il nostro studio torna in comunicazione però con una importante novità. In un momento in cui le imprese devono affrontare sfide sempre più importanti, presentiamo la nostra squadra al completo: un unico team che comprende non solo gli Avvocati Giuslavoristi di De Luca & Partners, ma anche i Consulenti del Lavoro della consociata HR Capital S.r.l..  

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (l’“INL”) ha emanato due note, a breve distanza l’una dall’altra, con le quali ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modalità ispettive sui luoghi di lavoro alla luce delle linee guida in materia, condivise nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19” (il “Protocollo”) sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 (da ultimo, aggiornato lo scorso 24 aprile).

Nota 131 del 10 aprile 2020

La nota n. 131 del 10 aprile 2020 si propone l’obiettivo di ricondurre ad uniformità e coerenza le condotte da tenere sui luoghi di lavoro anche a fronte della sopravvenuta evoluzione del quadro normativo emergenziale di riferimento. Quadro normativo che, giova ricordarlo, ha:

  • anzitutto depenalizzato le violazioni delle regole di contenimento – riconducendole, in linea di massima, a sanzioni di carattere amministrativo – e
  • ha rafforzato l’incardinamento nella figura istituzionale del Prefetto della responsabilità di esercitare l’azione di controllo necessaria ad assicurare il rispetto delle misure adottate.

Secondo l’INL l’attività ispettiva si concentrerà principalmente sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali disposte dalle autorità e oggetto del menzionato Protocollo.

E’ stato, altresì, precisato che la professionalità degli ispettori potrà tornare utile anche sotto forma di funzione di agevolazione, mediazione, deflazione e verifica dei processi di utilizzo delle risorse pubbliche dedicate al sostegno di famiglie, lavoratori, imprese e credito, come di quelli di accesso agli ammortizzatori sociali.

Nota 149 del 20 aprile 2020

Con la successiva nota n.149 del 20 aprile 2020, l’INL ha fornito degli ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di controllo da parte dei propri ispettori circa il rispetto delle condizioni previste per la prosecuzione delle attività produttive, industriali e commerciali.

La nota prevede che gli Ispettori dovranno effettuare le attività di verifica in stretto raccordo con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, con le quali dovrà avvenire, inoltre, una programmazione previamente concordata contenente le liste di aziende sulle quali orientare i controlli. Ciò viene previsto anche al fine di agevolare la corretta individuazione degli obiettivi da perseguire. Tuttavia, gli ispettori, qualora si trovino in presenza di evidenti violazioni di particolare gravità ed urgenza, tali da imporre verifiche immediate in loco, potranno svolgerle ugualmente anche in assenza del rispetto del sopramenzionato iter.

Oltre a ciò, la nota specifica che per questo tipo di accertamenti, la scelta del personale ispettivo da utilizzare dovrà avvenire prioritariamente su base volontaria e, soprattutto, che lo stesso dovrà essere fornito dei dispositivi di protezione personale atti allo scopo.

Infine, la nota contiene degli allegati quali (i) una” linea delle verifiche sul protocollo anti-contagio”, (ii) un modello di verbale di accesso e verifica, denominato “Covid-19”, (iii) una lista di dispositivi di protezione individuale (DPI), con le relative istruzioni di utilizzo da parte del personale ispettivo e, infine, (iv) una check list con le verifiche da effettuare; si tratta di una sorta di questionario a risposta chiusa (SI/NO) che dovrà essere compilato dall’ispettore.

Sul profilo sanzionatorio viene previsto che gli ispettori, qualora dovessero constatare l’inosservanza di una o più misure prevenzionistiche oggetto del “Protocollo”, non procederanno con la comminazione al datore di lavoro di una sanzione. Essi dovranno trasmettere, alle competenti Prefetture, l’esito degli accertamenti, ovvero del verbale di accesso e della check list compilata, ricapitolando le omissioni e/o le difformità riscontrate per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. Sarà quindi poi la Prefettura, sulla base di tale segnalazione, ad adottare eventuali misure, anche di carattere interdittivo, in capo all’azienda.

L’INAIL ha condotto uno studio in merito alle corrette misure da adottare nell’ambito dell’organizzazione lavorativa all’epoca del COVID-19 confluite, poi, nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione(il “Documento Tecnico”).

Il Documento Tecnico si propone l’obiettivo di fornire all’operatore politico, dunque al Governo, informazioni anche di natura statistica utili per compiere una valutazione finalizzata a determinare i livelli di priorità progressiva di intervento sulla ripresa delle attività produttive durante la tanto auspicata “Fase 2”, nonché delle strategie di intervento eventualmente da implementare sui luoghi di lavoro.

Il Documento de quo si compone principalmente di due parti:

  • la prima parte contiene un’analisi utile a definire l’ambito di rischio e ad individuare in quale ricade ogni lavoratore a seconda del proprio impiego;
  • la seconda, invece, detta linee generali di contenimento del rischio sui luoghi di lavoro.

Soffermando l’attenzione sulla seconda parte, di seguito vengono sintetizzate le principali misure ivi menzionate:

  1. Misure organizzative

Il Documento Tecnico raccomanda l’importanza di realizzare, nei luoghi di lavoro, una rimodulazione degli spazi, degli orari di lavoro, dell’articolazione in turni, nonché dei processi produttivi, nell’ottica del distanziamento sociale e, in particolare di:

  • effettuare un’analisi dei processi lavorativi che sia in grado di rimodulare il lavoro tenendo conto della distribuzione dei compiti e dell’articolazione dei turni, nonché che preveda l’incentivazione, ove possibile, del lavoro a distanza;
  • rimodulare le postazioni dei lavoratori che possono lavorare da soli o che, in ogni caso, non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro spostandoli in spazi ricavati quali, ad esempio, sale riunioni o uffici non utilizzati e, in alternativa, utilizzare delle barriere di separazione quali, ad esempio, pannelli in plexiglass;
  • rimodulare gli orari di lavoro differenziandoli in modo da ridurre il numero di lavoratori contemporaneamente presenti nei luoghi di luogo, nonché adottare piani di mobilità adeguata al fine di evitare l’utilizzo del trasporto pubblico in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, cd. commuting, incentivando, ad esempio, forme di trasporto differenti, anche con mezzi privati.
  • Misure di prevenzione e protezione

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs. 81/2008, devono essere adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, privilegiando misure di prevenzione primaria e, in particolare:

  • prevedere un piano di informazione e formazione preventiva dei lavoratori in merito al rischio da Covid-19 che tenga prioritariamente conto dell’importanza del distanziamento sociale e del rispetto individuale delle misure di prevenzione, quali le raccomandazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dall’INAIL e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC);
  • mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani;
  • effettuare una mappatura di tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) preventivamente forniti dal datore di lavoro;
  • relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, deve essere valutata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche mediante il coinvolgimento delle strutture sanitarie territoriali pubbliche;
  • per i lavoratori in condizioni di accertata immunodepressione, andrà valutata con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso;
  • al fine di garantire la progressiva reintegra dei lavoratori assenti a seguito dell’infezione da Covid-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuerà la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro” al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica.
  • Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli e, in particolare:

  • devono essere rafforzate tutte le misure di igiene già note e richiamate dal “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020:
  • deve essere attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato” Protocollo”;
  • isolare momentaneamente le persone con temperatura superiore ai 37,5° e fornire loro una mascherina.

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Le misure indicare nel Documento Tecnico – le quali sono sostanzialmente in linea con quelle riportate nelle Linee Guide pubblicate il 16 aprile 2020 dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – sono riprese nel Protocollo così come aggiornato il 24 aprile 2020.

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) è intervenuta, il 16 aprile scorso, in merito alla gestione “Health & Safety nei luoghi di lavoro a fronte dell’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19, pubblicando il Covid-19: guidance for the workplace.

Tale documento contiene una serie articolata di linee guida destinate ad operare nei contesti lavorativi “non sanitari” che tiene conto, oltre che delle raccomandazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), delle indicazioni fornite da un’altra istituzione europea che si sta occupando della diffusione del virus, ovvero il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Seppure le misure suggerite da tali linee guida abbiano, in vero, già trovato specifiche e ampie risposte da parte del Governo italiano attraverso i molteplici decreti sinora adottati, le stesse assumo particolare importanza in quanto parzialmente confluite nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL che, non a caso, opera proprio come focal-point italiano dell’Agenzia attraverso la Direzione centrale Prevenzione.

Le tematiche affrontate dal “Covid-19: guidance for the workplace”

I temi trattati nelle citate linee guida sono diversi e spaziano dalla ricostruzione del quadro generale delle conoscenze scientifiche e delle misure di prevenzione da attuare per contrastare la diffusione del virus, alle indicazioni relative al comportamento da tenere qualora nei luoghi di lavoro vi sia un caso sospetto o confermato di Covid-19. 

Di seguito vengono analizzate le novità di principale interesse contenute nelle linee guida in esame:

  • Sviluppare un “piano di emergenza e di continuità operativa”

I datori di lavoro vengono sollecitati ad elaborare un vero e proprio documento utile a preparare l’organizzazione aziendale all’eventualità che nei luoghi di lavoro si sviluppi un focolaio del virus.

L’Agenzia europea si limita a prevedere che tale piano debba stabilire in modo pratico “come” l’attività possa proseguire pur se un numero significativo di lavoratori, appaltatori e fornitori non sia in grado di raggiungere la sede a causa di restrizioni locali sui viaggi o perché ammalatisi.

L’adozione di una misura parzialmente simile viene già richiesta nel nostro ordinamento dal “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo scorso (anche nella sua versione aggiornata il successivo 24 aprile, il “Protocollo”). Tuttavia, in tal caso, viene richiesto al datore di lavoro un qualcosa in più, ovvero compiere una vera e propria analisi delle varie situazioni che possono avere delle ricadute, più o meno gravi, sull’operatività aziendale e predisporre di conseguenza il suddetto piano.

  • Aggiornare la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro

L’Agenzia europea ritiene che le misure di prevenzione adottate «dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici come stabilito dalla legislazione nazionale e dall’Ue in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ispettorato del Lavoro con la circolare n. 89 del 13 aprile scorso, è necessario aggiornare il “Documento di valutazione dei rischi” (DVR), in modo tale che lo stesso ricomprenda i rischi connessi alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro e individui, inoltre, le misure di prevenzione e protezione adottate contro tale “rischio biologico”.

  • Altre misure

Nel documento, inoltre, l’Agenzia europea riporta una serie d’indicazioni su come trattare i casi sospetti o confermati di Covid-19 nei luoghi di lavoro, prevedendo il loro immediato isolamento in aree separate e, ove possibile, anche a porte chiuse, mantenendo gli stessi distanti almeno due metri dal resto dei lavoratori presenti. Detta misura è stata ripresa nel Protocollo nella sua versione aggiornata lo scorso 24 aprile.

Vengono fornite anche delle indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine che, secondo l’Agenzia europea, dovrebbe restare una misura complementare e non sostitutiva delle pratiche di prevenzione.

Infine, viene suggerita anche la protezione dei lavoratori che entrano a contatto con il pubblico tramite schermi, in modo da prevenire il possibile contagio attraverso le particelle sospese nell’aria.

Sollecitati dalle richieste di tutela da parte di taluni riders che hanno proposto ricorso d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Firenze (Trib. Lav. Firenze 1° aprile 2020) prima, e quello di Bologna poi (Trib. Lav. Bologna, 14 aprile 2020), hanno sancito in capo alle piattaforme del food delivery l’obbligo di fornire loro idonei dispositivi di protezione individuale (“DPI”) contro i rischi di contagio.

Entrambe le decisioni riconoscono la sussistenza del fumus boni iuris (fondatezza del diritto azionato), riconducendo il rapporto di lavoro con le piattaforme del food deliveryall’alveo di cui all’art. 2 co. 1 del d.lgs. n. 81/2015 con la conseguente applicazione delle norme relative al rapporto di lavoro subordinato.

Quanto poi, agli specifici profili riguardanti l’applicazione delle misure e delle tutele in materia di salute e sicurezza:

  • il Tribunale di Firenze richiama la disciplina recentemente introdotta del Capo V-bis del D. Lgs. n. 81/15, affermando che il committente – in questo caso, la piattaforma di food delivery – è tenuto nei confronti dei lavoratori, a propria cura e spese, al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08;
  • il Tribunale di Bologna non fa alcun riferimento a tale disciplina e fonda la propria decisione sul tipo di attività svolta dai rider e su ragioni di tutela sia del lavoratore che della clientela, per come emergono dalla disciplina emergenziale.

Oltre al requisito del fumus boni iuris, i menzionati Tribunali confermano la sussistenza del cd periculum in mora (pregiudizio imminente ed irreparabile). Ciò in quanto lo svolgimento dell’attività lavorativa in assenza dei predetti DPI potrebbe esporrebbe il rider, nelle more di una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute.