Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1091/2017, si è nuovamente pronunciato in merito al decorso del termine prescrizionale dei crediti di lavoro, alla luce delle modifiche apportate dalla L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. In particolare, nella sentenza in esame viene ribadito che dopo l’entrata in vigore della Legge Fornero il decorso della prescrizione per i crediti di natura retributiva rimane sospeso fino alla cessazione del rapporto di lavoro, anche nei rapporti soggetti al regime del novellato art. 18 L. n. 300/1970. Il giudice di prime cure ha, infatti, precisato che “si deve prendere atto dell’entrata in vigore dal 18 luglio 2012 della legge n. 92/2012 che ha modificato la tutela reale di cui all’art. 18 SL, prescrivendo, al comma cinque di tale norma, delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria (seppur con importi risarcitori maggiori)”; di conseguenza, i dipendenti potrebbero “incorrere nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità”. Questa sentenza è conforme a due pronunce di merito emesse nel 2016 dallo stesso Tribunale di Milano e dal Tribunale di Torino.