L’emergenza in atto integra l’ipotesi di causa di forza maggiore per la sospensione della retribuzione? Quando il datore di lavoro può sospendere il pagamento legittimamente?

A fronte di questo quesito, si è ritenuto opportuno volgere qualche breve riflessione in merito all’incidenza che questa vicenda potrà avere sui rapporti di lavoro, valutando se la peculiare contingenza possa o meno esonerare l’operatore impossibilitato nell’adempimento del contratto – nel caso di specie, il datore di lavoro che sospende il pagamento della retribuzione – e ad invocare la forza maggiore.

Clicca qui per leggere il DLP insights relativo alla vicenda e le considerazioni dello Studio.

Alberto De Luca, partner dello studio legale De Luca & Partners, e Lionel Sacchi, HR Global director di Officine Panerai, spiegano ai microfoni di Tempi Legali come possono orientarsi le imprese nel panorama degli strumenti a disposizione per affrontare la crisi e nel concreto come si sta organizzando un’azienda del ramo lusso che fa parte di un gruppo globale.

“Un’azienda con un forte blocco produttivo dovrà ricorrere ad ammortizzatori sociali o piani massivi di smaltimento ferie, che però possono comportare problematiche tecniche legate anche ai contratti collettivi nazionali. La criticità che evidenzierei è il ritardo nell’arrivo delle risorse alle imprese e alle famiglie”, afferma De Luca.

“Stiamo valutando il ricorso alla cassa integrazione in Italia oltre allo smaltimento ferie. Immaginiamo una ripartenza da fine maggio concependo però un business retail di tipo diverso: a partire da limitazioni dell’ingresso dei clienti in negozio per rispettare le distanze di sicurezza fino a dispositivi medici anti contagio da utilizzare nei nostri punti vendita”, spiega Sacchi.

Clicca qui per sentire l’intervista.

Ne parlerà Alberto De Luca il prossimo lunedì 23 marzo in un’intervista di Gabriele Ventura – Le Fonti.TV su analisi e criticità delle misure per imprese e lavoratori in piena emergenza COVID-19.

Durante l’intervista, Alberto analizzerà scenari, soluzioni e prospettive per le imprese nell’affrontare la situazione emergenziale legata alla pandemia coronavirus.

Ecco il commento in merito di Vittorio De Luca, pubblicato anche da Affari Italiani.

In merito al lavoro agile e diffusione del virus Covid-19, Vittorio De Luca dello Studio De Luca & Partners commenta: “Siamo in piena emergenza e molte aziende sono state improvvisamente costrette a cercare e ad adottare prontamente alternative al normale svolgimento dell’attività lavorativa. In altre parole, le aziende da un giorno all’altro hanno dovuto ripensare e riorganizzare il lavoro e rivalutare il cosiddetto lavoro agile. Ma cosa succede a tutte quelle aziende che non hanno voluto o potuto adottare questo nuovo approccio al lavoro? In primo luogo, diciamo che sino a quando non sarà cessata l’emergenza Covid-19, il datore di lavoro non è totalmente libero di decidere se ricorrere o meno al lavoro agile. In effetti, il DPCM dell’ 11 marzo, prevede che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”.

“Occorre poi considerare –  continua De Luca – che sul datore di lavoro incombe un preciso obbligo di protezione della salute psico-fisica del lavoratore che trova la propria fonte nell’art. 2087 cod. civ. L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Il datore di lavoro deve, cioè, adottare tutte le misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, le misure generiche dettate dalla comune prudenza e tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela del lavoratore secondo la particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica. La violazione di questo obbligo comporta il rischio che sia imputata al datore di lavoro la responsabilità, in questo caso, di un eventuale contagio e della diffusione dello stesso. Il datore di lavoro potrebbe essere pertanto chiamato a risarcire il lavoratore per l’eventuale danno patito e a rispondere dei reati che danno origine alla responsabilità amministrativa della società” conclude Vittorio De Luca.

In piena emergenza da epidemia di coronavirus, molte aziende sono state costrette a cercare e adottare alternative al normale svolgimento dell’attività lavorativa. In altre parole, da un giorno all’altro hanno dovuto ripensare e riorganizzare il lavoro e rivalutare il cosiddetto lavoro agile. Ma cosa succede invece ad aziende che non hanno voluto o potuto adottare questo nuovo approccio? “Fino a quando non sara’ cessata l’emergenza, il datore di lavoro non è totalmente libero di decidere se ricorrere o meno al lavoro agile. In effetti, il Dpcm dell’11 marzo scorso prevede che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita’ di lavoro agile per le attivita’ che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita’ a distanza”, osserva Vittorio De Luca dello Studio De Luca & Partners. Il legale invita tuttavia a considerare che “sul datore di lavoro incombe un preciso obbligo di protezione della salute psico-fisica del lavoratore”. In altre parole. “l’imprenditore e’ tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che – secondo la particolarita’ del lavoro, l’esperienza e la tecnica – sono necessarie a tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ morale dei prestatori di lavoro. Deve cioe’ adottare tutte le misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attivita’ esercitata, le misure generiche dettate dalla comune prudenza e tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela del lavoratore”. La violazione di questo obbligo, dice De Luca, “comporta il rischio che sia imputata al datore di lavoro la responsabilita’, in questo caso, di un eventuale contagio e della diffusione dello stesso. Potrebbe essere pertanto chiamato a risarcire il lavoratore per l’eventuale danno patito e a rispondere dei reati che danno origine alla responsabilita’ amministrativa della societa’”.

Qui la news lanciata da Finanza TgCom24.