È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), rubricato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Si tratta di un testo complesso e corposo, costituito da 266 articoli e contenente misure in materia di salute e sicurezza, sostegno alle imprese e all’economia, misure in favore dei lavoratori e delle famiglie, oltre che misure fiscali e disposizioni di settore.
Di seguito verranno riassunte le principali novità connesse ai profili lavoristici introdotte dal Decreto.
A. Modifiche in materia di (i) trattamento ordinario di integrazione salariale (“CIGO”) e assegno ordinario (“FIS”), (ii) Cassa integrazione straordinaria (“CIGS”) e (iii) trattamento di integrazione salariale in deroga (“CIGD”):
1. In materia di Cassa Integrazione ordinaria (“CIGO”) e assegno ordinario (“FIS”) con causale “emergenza COVID-19” di cui all’art. 19 del “Decreto Cura Italia” vengono previste le seguenti principali modifiche e integrazioni:
- Il trattamento ordinario di integrazione salariale e l’assegno ordinario restano fruibili per una durata massima di nove settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, con la possibilità, tuttavia, di poter essere incrementati di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente esaurito il periodo precedentemente concesso e, dunque, tutte le nove settimane. Viene altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, fruibili entro i limiti di finanziamento previsti dall’art. 22 ter del “Decreto Rilancio”. Inoltre, I datori di lavoro dei settori turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, possono usufruire di tale ulteriore periodo anche prima del 1° settembre 2020.
- Viene reintrodotto all’art. 19, comma 2, l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le Organizzazioni sindacali da svolgersi, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi rispetto al giorno dell’invio della comunicazione, precedentemente soppresso dalla legge di conversione del “Decreto Cura Italia”.
- In merito ai nuovi termini, sono stati introdotti due ulteriori commi all’art. 19:
- il comma 2 bis prevede che “Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2” – quindi non entro la fine del mese successivo di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – “l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione”;
- Il comma 2 ter prevede che “Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis”.
- la platea dei lavoratori interessati dai due ammortizzatori sociali in oggetto deve risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 e non più alla data del 23 febbraio 2020 come previsto dalla precedente formulazione di cui all’art. 19, comma 8, del “Decreto Cura Italia”.
2. In materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (“CIGO”) per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (“CIGS”) di cui all’art. 20 del “Decreto Cura Italia”, viene prevista la seguente modifica:
- Il trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 19 può essere richiesto per una durata massima di nove settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente esaurito tutte le nove settimane precedentemente concesse. Anche in questo caso viene riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, fruibili nei limiti finanziari dell’art. 22 ter del “Decreto Rilancio”.
3. Con riferimento alla Cassa integrazione guadagni in deroga (“CIGD”), di cui all’art. 22 del “Decreto Cura Italia” vengono previste le seguenti principali modifiche e integrazioni:
- Il periodo di integrazione salariale in deroga, può essere riconosciuto per una durata massima di nove settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato il precedente periodo di nove settimane. Viene, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per i periodi compresi dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell’art. 22 ter del “Decreto Rilancio”. Per i datori di lavoro del settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire di tali ulteriori quattro settimane anche per periodo precedenti al 1° settembre a condizione che abbiano interamente esaurito il periodo massimo concesso di quattordici settimane.
- In merito alla procedura da seguire per poter richiedere il trattamento di CIGD, continua a non essere richiesto l’accordo con le Organizzazioni sindacali per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, mentre l’accordo viene richiesto per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica.
B. Modifiche in materia di (i) congedi specifici e bonus baby-sitting, (ii) permessi retribuiti ex. Art. 33, L. 104/1992 e (iii) licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
1. Congedi specifici. Modifiche all’articoli 23 del “Decreto Cura Italia”:
- Viene prorogato fino a 30 giorni, usufruibile fino al 31 luglio 2020, il congedo specifico per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età non superiore ai 12 anni;
2. Permessi retribuiti ex articolo 33, L. 104/1992. Modifiche all’articolo 24 del “Decreto Cura Italia”:
- Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della L.104/92, viene incrementato di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
3. Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Modifiche all’articolo 46, del “Decreto Cura Italia”:
- viene esteso di ulteriori 5 mesi, decorrenti dal 17 marzo 2020 (e dunque fino al 17 agosto 2020), il termine di preclusione all’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e di sospensione delle procedure instaurate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
- viene, altresì, esteso di 5 mesi, decorrenti dal 17 marzo 2020 (e dunque fino al 17 agosto 2020), il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3, L. 604/66;
- sono sospese per il medesimo periodo tutte le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7, L. 604/66 (procedure per giustificato motivo oggettivo avviate innanzi all’ITL);
- infine, al datore di lavoro che abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, viene consentito di revocare in ogni tempo il recesso, con conseguente ripristino senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro. Ciò senza oneri né sanzioni a carico del datore di lavoro, a condizione che contestualmente alla revoca faccia richiesta del trattamento di integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.
C. Nuove misure in materia di (i) rimodulazione dell’orario di lavoro (ii) diritto al lavoro agile (iii) proroga e rinnovo dei contratti a termine
- In materia di rimodulazione dell’orario di lavoro, all’art. 88 del Decreto, rubricato “Fondo Nuove Competenze”, viene previsto che:
- per l’anno 2020 i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, potranno realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa;
- parte dell’orario di lavoro potrà essere finalizzato a percorsi formativi i cui oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, saranno a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;
- i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economa e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore del Decreto.
2. In materia di lavoro agile, all’art. 90 del Decreto viene riconosciuto ai lavoratori del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 – fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – un vero e proprio diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali:
- il diritto sarà esercitabile a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- la prestazione lavorativa in lavoro agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità dal dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro;
- il datore di lavoro dovrà comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero.
3. In materia di contratti a termine, l’art. 93 del Decreto, rubricato “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine” prevede la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere, anche in assenza di una delle causali previste dal c.d. Decreto dignità.
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Lo studio legale De Luca & Partners rimane a disposizione per fornire ogni informazione necessaria a fronteggiare l’emergenza, nonché per elaborare le migliori strategie volte a minimizzare l’impatto della stessa sulla produttività aziendale.