La Legge 6 maggio 2021, n. 61 di conversione del decreto legge n. 30/2020 ha riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile (c.d. smart workers) il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. La legge istitutiva del lavoro agile (L. n. 81/2017) prevede già che nell’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore vengano individuate «le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro». Ma è la Legge in esame che sancisce in capo al lavoratore un vero e proprio diritto alla disconnessione, il cui esercizio, necessario per tutelare il riposo e la salute del lavoratore stesso, deve necessariamente essere disciplinato con l’accordo individuale. Il legislatore sembra così uniformarsi alla Risoluzione del Parlamento Europeo dello scorso gennaio con cui la Commissione europea è stata invitata ad elaborare una Direttiva, cui dovranno adeguarsi gli Stati membri, che garantisca ai lavoratori in modalità di lavoro agile e non il diritto alla disconnessione.

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Il Parlamento europeo ha approvato il 21 gennaio 2021 una Risoluzione nella quale invita espressamente la Commissione europea a presentare una proposta di Direttivache garantisca a tutti i lavoratori il diritto alla disconnessione dagli strumenti informatici utilizzati per svolgere l’attività lavorativa.

Il Parlamento ha allegato alla Risoluzione delle raccomandazioni specifiche concernenti il contenuto della proposta di Direttiva. Essa dovrebbe essere rivolta a tutti i lavoratori indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dal settore, privato o pubblico che sia, in cui sono impiegati.

La proposta di Direttiva reca una definizione del diritto alla disconnessione, intendendovi il “diritto dei lavoratori di non svolgere mansioni o comunicazioni lavorative al di fuori dell’orario di lavoro per mezzo di strumenti digitali, come telefonate, email o altri messaggi“.

La proposta di Direttiva prescrive, inoltre, agli Stati membri di garantire che i datori di lavoro adottino le misure necessarie per fornire ai lavoratori i mezzi per esercitare il diritto alla disconnessione, ribadendo la necessità di istituire un sistema “oggettivo, affidabile e accessibile” che consenta la misurazione dell’orario di lavoro giornaliero.

In merito al recepimento di questa proposta di Direttiva, viene previsto che nel termine di due anni dalla sua entrata in vigore gli Stati membri dovrebbero adottare e pubblicare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per darvi attuazione ed entro 3 anni dare applicazione a tali misure.

Nell’ambito del lavoro agile devono essere individuate le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Gli strumenti utilizzati del lavoro agile per prestare la propria attività lavorativa permettono una reperibilità ed una connessione, non solo potenziale ma di fatto, costante e continua. Vittorio De Luca e Elena Cannone fanno il punto su questo diritto e sulle sue implicazioni in termini di responsabilità in capo dal datore di lavoro per Agendadigitale.eu.

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