L’INAIL ha
condotto uno studio in merito alle corrette misure da adottare nell’ambito
dell’organizzazione lavorativa all’epoca del COVID-19 confluite, poi, nel “Documento
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” (il
“Documento Tecnico”).
Il Documento Tecnico
si propone l’obiettivo di fornire all’operatore politico, dunque al Governo,
informazioni anche di natura statistica utili per compiere una valutazione
finalizzata a determinare i livelli di priorità progressiva di intervento sulla
ripresa delle attività produttive durante la tanto auspicata “Fase 2”, nonché
delle strategie di intervento eventualmente da implementare sui luoghi di
lavoro.
Il Documento de quo si compone principalmente di due parti:
- la
prima parte contiene un’analisi utile a definire l’ambito di rischio e ad
individuare in quale ricade ogni lavoratore a seconda del proprio impiego;
- la
seconda, invece, detta linee generali di contenimento del rischio sui luoghi di
lavoro.
Soffermando
l’attenzione sulla seconda parte, di seguito vengono sintetizzate le principali
misure ivi menzionate:
- Misure organizzative
Il Documento Tecnico
raccomanda l’importanza di realizzare, nei luoghi di lavoro, una rimodulazione
degli spazi, degli orari di lavoro, dell’articolazione in turni, nonché dei
processi produttivi, nell’ottica del distanziamento sociale e, in particolare di:
- effettuare un’analisi
dei processi lavorativi che sia in grado di rimodulare il lavoro tenendo
conto della distribuzione dei compiti e dell’articolazione dei turni,
nonché che preveda l’incentivazione, ove possibile, del lavoro a distanza;
- rimodulare le
postazioni dei lavoratori che possono lavorare da soli o che, in ogni caso, non
necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro spostandoli in
spazi ricavati quali, ad esempio, sale riunioni o uffici non utilizzati e, in
alternativa, utilizzare delle barriere di separazione quali, ad esempio,
pannelli in plexiglass;
- rimodulare gli orari
di lavoro differenziandoli in modo da ridurre il numero di lavoratori
contemporaneamente presenti nei luoghi di luogo, nonché adottare piani di
mobilità adeguata al fine di evitare l’utilizzo del trasporto pubblico in
relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a
casa, cd. commuting, incentivando, ad esempio, forme di trasporto
differenti, anche con mezzi privati.
- Misure di prevenzione
e protezione
In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio
disciplinati dal D. Lgs. 81/2008, devono essere adottate misure di carattere
generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli
ambienti di lavoro, privilegiando misure di prevenzione primaria e, in
particolare:
- prevedere un piano di informazione e formazione
preventiva dei lavoratori in merito al rischio da Covid-19 che tenga
prioritariamente conto dell’importanza del distanziamento sociale e del
rispetto individuale delle misure di prevenzione, quali le raccomandazioni
fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dall’INAIL e dal
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC);
- mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per
una raccomandata frequente pulizia delle mani;
- effettuare una mappatura di tutte le attività,
prevedendo di norma, per tutti i lavoratori l’utilizzo di dispositivi di
protezione individuale (DPI) preventivamente forniti dal datore di lavoro;
- relativamente alle aziende dove non è già presente
il medico competente, in via straordinaria, deve essere valutata la nomina di
un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni
alternative, anche mediante il coinvolgimento delle strutture sanitarie
territoriali pubbliche;
- per
i lavoratori in condizioni di accertata immunodepressione, andrà valutata con
attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o
limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione
alla scadenza dello stesso;
- al
fine di garantire la progressiva reintegra dei lavoratori assenti a seguito
dell’infezione da Covid-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione
di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuerà la “visita
medica precedente alla ripresa del lavoro” al fine di verificare l’idoneità
alla mansione specifica.
- Misure specifiche per la prevenzione
dell’attivazione di focolai epidemici
Nella
fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai
nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a
contrastarli e, in particolare:
- devono essere rafforzate
tutte le misure di igiene già note e richiamate dal “Protocollo Condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020:
- deve essere attuata la
procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima
dell’accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato”
Protocollo”;
- isolare
momentaneamente le persone con temperatura superiore ai 37,5° e fornire loro
una mascherina.
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Le
misure indicare nel Documento Tecnico – le quali sono sostanzialmente in linea
con quelle riportate nelle Linee Guide pubblicate il 16 aprile 2020 dall’Agenzia
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – sono riprese nel Protocollo
così come aggiornato il 24 aprile 2020.