La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. “Legge di Bilancio”), ha previsto la concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID per ulteriori 12 settimane. A differenza di quanto previsto nei precedenti provvedimenti, questa volta la cassa integrazione è gratuita. Ciò significa che i datori di lavoro non sono tenuti a versare un contributo addizionale in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto al 2019 o in assenza di contrazione. Le 12 settimane dovranno essere fruite nell’arco temporale tra (i) il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e (ii) il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. Viene, invece, riconosciuto ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale in esame, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per un massimo di 8 settimane, fruibili entro il prossimo 31 marzo. L’esonero è riconosciuto nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è riparametrato e applicato su base mensile.
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