È stata pubblicata il 27 aprile 2022 in Gazzetta Ufficiale la legge n. 32 del precedente 7 aprile che delega il Governo all’emanazione di una serie di decreti legislativi volti ad introdurre nuove misure di conciliazione vita-lavoro in favore della genitorialità e a rafforzare la struttura delle tutele già esistenti.

I provvedimenti attuativi saranno emanati nei prossimi 12 mesi, estesi a 24 mesi per quelli concernenti le misure sul congedo parentale.

I principi ispiratori della legge delega in esame si fondano sulla promozione della genitorialità e l’equa suddivisione di compiti tra genitori nell’ottica di armonizzare i tempi vita-lavoro così da favorire l’occupazione femminile, facilitando il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità.

Di seguito alcuni principi e criteri direttivi che verranno adottati:

  • fruizione dei congedi parentali fino ai quattordici anni di età del figlio per i genitori che lavorano;
  • compatibilmente con le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, definizione delle modalità di flessibilità nella gestione dei congedi parentali tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;
  • nell’ottica della maggior partecipazione genitoriale alla crescita dei figli, concessione di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell’anno, per ciascun figlio, da dedicare ai colloqui con gli insegnanti;
  • riconoscimento al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado, di permessi per accompagnare la donna alle visite specialistiche durante la gestazione;
  • concessione di un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio con previsione di forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;
  • aumento dell’indennità obbligatoria per il congedo di maternità.

Nell’ambito della riorganizzazione della normativa che regola il congedo di paternità e di maternità, verrà definito un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata superiore ai 10 giorni già previsti per legge. Detto periodo dovrebbe essere richiesto con ragionevole preavviso al datore di lavoro, a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore e dall’anzianità di servizio.

Al fine di rafforzare le misure volte a incentivare il lavoro femminile sempre più improntato sulla armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, oltre alla previsione di ulteriori interventi di rafforzamento di incentivi nelle regioni del Mezzogiorno, saranno inserite forme di agevolazione, anche contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro, ivi compresa la loro formazione.

In programma anche una modulazione graduale della retribuzione spettante durante le assenze per le malattie dei figli ed incentivi riservati ai datori di lavoro che applicano le clausole dei CCNL legate a modalità di lavoro flessibile con possibilità per i lavoratori di chiedere il ripristino dell’originario regime contrattuale.

Sempre in riferimento al genere femminile, una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996, sarà riservata all’avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni di lavoro. Un sostegno è, altresì, previsto al fine di potenziare la formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e la digitalizzazione delle imprese.

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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge delega n. 32 del 7 aprile 2022 rubricata “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”.

Nei prossimi 12-24 mesi, a fronte di tale provvedimento, saranno adottati una serie di decreti legislativi destinati a potenziare il c.d. work life balance, ossia la conciliazione dei tempi vita-lavoro e a dare maggiore sostegno alla famiglia.

Con particolare riferimento agli istituti di diritto del lavoro, verrà riformata la disciplina dei congedi parentali, di maternità e paternità secondo i seguenti criteri direttivi:

  • fruizione da parte dei genitori lavoratori dei congedi parentali fino ai quattordici anni di età del figlio;
  • introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai CCNL di settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari mono-genitoriali;
  • riconoscimento ai genitori lavoratori di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell’anno, per ciascun figlio, da dedicare ai colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;
  • riconoscimento al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado, di permessi per accompagnare la donna alle visite specialistiche durante la gestazione;
  • concessione di un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio, prevedendo forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;
  • previsione, per il padre lavoratore, di un periodo di congedo obbligatorio nei primi mesi di nascita del figlio, di durata significativamente superiore ai 10 giorni già previsti per legge, da richiedere con ragionevole preavviso al datore di lavoro.

Inoltre, saranno introdotte misure volte a incentivare il lavoro femminile attraverso:

  • forme di agevolazione, anche contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro, ivi compresa la loro formazione;
  • una modulazione graduale della retribuzione spettante durante le assenze per le malattie dei figli:
  • incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei CCNL di settore recanti modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell’originario regime contrattuale;
  • misure di sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.