L’Inps, con il messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021, ha fornito dei chiarimenti in merito all’utilizzo del portale istituzionale dell’Istituto “Greeenpass50+” per il controllo massivo del Certificato verde Covid-19, (c.d. “Green pass”), da parte dei datori di lavoro, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPa, con più di cinquanta dipendenti.

Il servizio fornito dall’INPS – che ottiene le informazioni interrogando direttamente la Piattaforma Nazionale DGC (PN-DGC) – consente la verifica asincrona del Green pass con riferimento all’elenco di codici fiscali dei propri dipendenti, noti all’Istituto al momento della richiesta.

Il servizio può essere utilizzato dalle aziende interessate previo accreditamento presso l’istituto seguendo la procedura disponibile sul sito internet (accessibile nella sezione servizi per le aziende e i consulenti) indicando i codici fiscali dei verificatori, cioè dei soggetti autorizzati a controllare il Green pass dei lavoratori, che verranno quindi abilitati.

In particolare, il servizio prevede 3 distinte fasi:

  • fase di accreditamento al servizio di verifica del Green pass indicando i verificatori;
  • fase elaborativa, in cui l’INPS accede alla Piattaforma Nazionale-DGC per il recupero dell’informazione del possesso del Green pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio;
  • fase di verifica, in cui i verificatori accederanno al servizio per la verifica del possesso del Green pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali verificarne il possesso.

Attraverso questo sistema, da un lato, l’INPS individuerà giornalmente tramite i flussi Uniemens i dipendenti delle aziende accreditate e verificherà il possesso del Green pass da parte di questi ultimi; dall’altro, i verificatori potranno visualizzare ogni giorno tutti i dipendenti dell’azienda, procedendo alla verifica del Green pass solo per coloro che siano effettivamente in servizio.

In risposta si ottiene l’elenco dei nominativi indicati e l’esito, espresso attraverso una croce rossa o una spunta verde, della verifica.

Il lavoratore, se il sistema dovesse indicare che non ha un Green pass valido, ha diritto di chiedere la verifica del certificato in suo possesso al momento dell’accesso al luogo di lavoro tramite l’applicazione Verifica C19.

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021 (il “DPCM” o il “Decreto”).

Il DPCM, integrando e aggiornando il primo Decreto dello scorso 17 giugno, reca le modalità di verifica con cui i datori di lavoro pubblici e privati possono effettuare, dal 15 ottobre, i controlli circa il possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (“Green pass) da parte dei dipendenti.

Nello specifico, il Decreto illustra le nuove funzionalità di verifica del Green pass che si affiancano alla app “VerificaC-19”, già in uso per l’accesso ai luoghi in cui è obbligatorio entrare con il certificato.

Nell’ambito del settore privato, la verifica del possesso del Green pass, quotidiana e automatizzata, può avvenire attraverso:

  • SDK (Software Development Kit): un pacchetto di sviluppo per app che consentel’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del Green pass nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura. La modalità SDK offre le stesse funzionalità dell’app di verifica “VerificaC19”;
  • Portale INPS: prevista solo per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, consente una interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC. Il Portale INPS – avvalendosi dei suoi canali e delle informazioni di cui dispone su datori di lavoro e lavoratori – agisce come intermediario con la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica del Green pass con riferimento all’elenco dei codici fiscali dei lavoratori.Il verificatore designato, pertanto, può visualizzare la validità del certificato di tutti o parte dei dipendenti. Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento del Green Pass da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestino o refertino una delle condizioni per il suo rilascio.

Viene poi precisato che le attività di verifica interessano esclusivamente il personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche casuali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. Smart Working).

Entrambe le predette funzionalità di verifica devono essere attivate previa richiesta del datore di lavoro e sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto dello stesso.

Inoltre, il lavoratore soggetto al controllo, nel caso in cui all’esito delle verifiche effettuate con le modalità sopra descritte non risulti in possesso di un valido Green pass, ha diritto di richiedere una nuova verifica del proprio certificato al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’app “Verifica C-19”.

Il Decreto, infine, fornisce importanti chiarimenti anche in materia di protezione dei dati personali. Si precisa, in particolare, che nell’effettuare le attività di verifica il datore di lavoro:

  • non dovrà raccogliere dati personali dell’intestatario;
  • dovrà trattare i dati nel limite delle informazioni pertinenti e delle operazioni necessarie allo svolgersi dei controlli;
  • non potrà, in alcun modo, conservare il codice a barre bidimensionale (QR Code) delle Certificazioni, nonché estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e fornite in esito ai controlli;
  • dovrà informare i destinatari dei controlli circa il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Si segnala che sulle nuove indicazioni contenute nel DPCM, l’Autorità Garante ha espresso parere favorevole [doc. web. n. 9707431], confermando, in tal modo, il rispetto da parte dello stesso della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

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Il Decreto-Legge del 21 settembre 2021, n. 127 (il “Decreto”), in vigore dallo scorso 22 settembre, ha esteso l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. Green pass, al mondo del lavoro pubblico e privato.

Con specifico riferimento al settore privato, il Decreto prevede che, dal prossimo 15 ottobre e sino al successivo 31 dicembre (termine attualmente previsto di cessazione dello stato di emergenza) a chiunque svolge una attività lavorativa (..) è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”. L’obbligo riguarda tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa o formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

I controlli sul Green Pass sono devoluti ai datori di lavoro che, pur continuando a mettere in atto tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza dettate dalle linee guida e dai protocolli vigenti, dovranno:

prima del 15 ottobre:

  • definire le modalità operative (ossia la procedura) per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione. E’ opportuno che i controlli vengano effettuati, prioritariamente, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Ove ciò risultasse di difficile attuazione, i controlli potranno essere effettuati in un momento successivo rispetto all’accesso;
  • individuare, con apposito atto formale, il soggetto o i soggetti incaricati delle verifiche.La nomina deve contenere tutte le necessarie istruzione all’esercizio dell’attività di verifica che dovrà limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione esibita.

dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021:

  • verificare il possesso del Green pass da parte dei lavoratori e di tutti coloro che accedono, per svolgere attività di lavoro, agli spazi aziendali;
  • segnalare alla Prefettura eventuali violazioni.

La violazione degli obblighi sopra citati può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative sia in capo ai datori di lavoro, sia in capo ai lavoratori.

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I Soci e collaboratori dello studio legale De Luca & Partners rimangono a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

Clicca qui per richiedere le slide del nostro recente HR Virtual Breakfast “Il rientro in azienda con obbligo di Green pass: problemi e prospettive”.

Il 22 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 127/2021 (il “Decreto”), in vigore, dal 23 settembre, secondo il quale dal prossimo 15 ottobre sino al successivo 31 dicembre, chiunque svolga una qualsiasi attività lavorativa, di formazione o volontariato nel settore privato è tenuto a possedere e a esibire, su richiesta, il Green pass per accedere ai luoghi di lavoro. L’obbligo non si applicherà ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione. Obbligati al controllo sono i datori di lavoro in relazione ai propri dipendenti e agli eventuali soggetti esterni che svolgono attività lavorativa all’interno dei propri siti. Entro il 15 ottobre, i datori di lavoro sono tenuti a definire le modalità operative per l’organizzazione dei controlli, anche a campione. Ove possibile, deve essere prioritariamente previsto che i controlli vengano effettuati al momento dell’accesso al luogo di lavoro e devono essere individuati formalmente i soggetti incaricati dei controlli e della contestazione in caso di violazione. Le modalità organizzative con cui dovranno essere effettuate le verifiche saranno definite con apposito DPCM. I lavoratori non in possesso del Green pass o che si rifiutino di mostrarlo, verranno   considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione dello stesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti varranno le regole generali con la specificità che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore e stipulare un contratto a tempo determinato per sostituirlo della durata massima di 10 giorni, rinnovabile per una sola volta, non oltre il termine del 31 dicembre. I lavoratori che accederanno ai luoghi di lavoro senza possedere il Green pass saranno sanzionabili disciplinarmente dal datore di lavoro, oltre che soggetti a una sanzione amministrativa di importo variabile da 600 a 1.500 euro. Inoltre, il datore di lavoro che non organizzerà o non eseguirà i controlli sarà soggetto a una sanzione amministrativa di importo variabile da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione verrà raddoppiata.

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Green Pass sui luoghi di lavoro: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto.
 
E’ entrato in vigore il decreto legge che introduce, dal 15 ottobre 2021 al successivo 31 dicembre, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro.

Focus:

Con oltre 100 partecipanti, l’HR Virtual Breakfast organizzato da De Luca & Partners lo scorso 23 settembre ha registrato notevole interesse sul tema caldo del Green pass: un argomento di grande attualità che preoccupa ad oggi molti datori di lavoro.

Un incontro, realizzato in modalità digitale tramite la piattaforma Zoom, che ha visto gli interventi di Vittorio De Luca, Managing Partner di De Luca & Partners ed Elena Cannone, Managing Associate nonché Compliance Focus Team Leader di De Luca & Partners.

Sono stati affrontati temi di grande rilievo, che hanno permesso di dare vita a un dibattito ricco e partecipato.

I relatori Vittorio De Luca e Elena Cannone hanno fatto il punto su adempimenti, obblighi e responsabilità, e problematiche connessi all’introduzione del Green Pass obbligatorio.

Il 15 ottobre è alle porte ma la tua azienda è pronta?

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