La Direzione Centrale di Vigilanza, Affari Legali e Contenzioso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”), con la nota n. 9728 del 12 Novembre 2019, ha autorizzato l’installazione di un applicativo sugli smartphone assegnati ai c.d. Drivers, il quale permette la loro geolocalizzazione durante l’attività di consegna delle merci. Ciò, nel limite in cui presso le società interessate non siano costituite RSA o RSU o, se costituite, il tentativo di accordo abbia avuto esito negativo
I fatti
Il parere favorevole dell’INL è giunto a seguito della richiesta di autorizzazione avanzata da alcune imprese, esercenti servizi di trasporto e consegna per una società, di poter installare sullo smartphone assegnato ai lavoratori addetti alle consegne un apposito applicativo per la gestione degli ordini sviluppato dalla stessa società committente ma di loro esclusiva proprietà e disponibilità.
Il parere dell’INL
Secondo l’INL l’istallazione di tale applicativo sugli smartphone dei Driver non viola l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Innanzitutto, secondo l’INL, sussistono le specifiche “esigenze organizzative e produttive” richieste dalla norma statutaria, poiché l’applicativo:
Sempre secondo l’INL, l’applicativo risulta funzionale anche all’esigenza di “sicurezza sul lavoro”, perché:
Inoltre, l’INL ha evidenziato come il dispositivo non consente la geolocalizzazione continua del lavoratore. Esso, infatti, si attiva esclusivamente al momento della consegna della merce e, ancora, nel caso di richiesta di aiuto da parte dello stesso lavoratore, per poi richiudersi immediatamente dopo.
Nel dare il suo nullaosta, l’INL ha dettato alcune condizioni, tra le quali si citano le seguenti:
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”), con circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019, è intervenuto in merito all’applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori qualora – per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda) – si verifichi un mutamento della titolarità dell’impresa che ha installato impianti audiovisivi o altri sistemi che consentono un controllo a distanza dell’attività lavorativa.
Nello specifico è stato richiesto all’INL se, in tali casi, è necessario rinnovare le procedure di accordo sindacale o autorizzative o sia sufficiente che la sopravvenuta modifica della proprietà venga resa formalmente nota alle competenti sedi dell’ispettorato.
Normativa di riferimento
L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, oggetto di riforma nel 2015, al comma 1 statuisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per:
Inoltre è necessario, anche qualora ricorrano le suddette condizioni, che:
Le indicazioni operative dell’INL
L’INL ha chiarito che, allorquando si verifica il “mero” subentro di un’impresa in locali già dotati dei predetti impianti/sistemi, non è necessario “duplicare” le procedure (accordo sindacale/autorizzazione amministrativa) previste dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Ciò, purché non siano intervenuti mutamenti dei (i) presupposti legittimanti (esigenze produttive e organizzative, per la sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale) e (ii) delle modalità di funzionamento (inquadrature, coni di ripresa ecc.).
L’INL ritiene, però, opportuno che l’impresa subentrante:
In ogni caso l’INL precisa che è vietata qualsivoglia eventuale modalità di utilizzo degli impianti diversa da quelle già autorizzate, pena, come nel caso di mutamento dei presupposti legittimanti, l’onere di dover ripetere le descritte procedure autorizzative.
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