La Direzione Centrale di Vigilanza, Affari Legali e Contenzioso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”), con la nota n. 9728 del 12 Novembre 2019, ha autorizzato l’installazione di un applicativo sugli smartphone assegnati ai c.d. Drivers, il quale permette la loro geolocalizzazione durante l’attività di consegna delle merci. Ciò, nel limite in cui presso le società interessate non siano costituite RSA o RSU o, se costituite, il tentativo di accordo abbia avuto esito negativo

I fatti 

Il parere favorevole dell’INL è giunto a seguito della richiesta di autorizzazione avanzata da alcune imprese, esercenti servizi di trasporto e consegna per una società, di poter installare sullo smartphone assegnato ai lavoratori addetti alle consegne un apposito applicativo per la gestione degli ordini sviluppato dalla stessa società committente ma di loro esclusiva proprietà e disponibilità.

Il parere dell’INL 

Secondo l’INL l’istallazione di tale applicativo sugli smartphone dei Driver non viola l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Innanzitutto, secondo l’INL, sussistono le specifiche “esigenze organizzative e produttive” richieste dalla norma statutaria, poiché l’applicativo:

  • consente ai Drivers di visualizzare l’elenco delle consegne da effettuare nell’arco della giornata lavorativa ai clienti della società committente;
  • consente al datore di lavoro dei Drivers e alla società committente di conoscere in tempo reale la correttezza e tempestività delle consegne;
  • monitora in tempo reale le consegne/resi rimanenti durante la giornata;
  • acquisisce una reale ed evidente prova in caso di controversia con il cliente.

Sempre secondo l’INL, l’applicativo risulta funzionale anche all’esigenza di “sicurezza sul lavoro”, perché:

  • agevola il reperimento del corriere in caso di emergenza e
  • i Drivers possono comunicare con il proprio datore di lavoro eventuali anomalie del veicolo e/o chiedere soccorso in caso di incidenti o malori.

Inoltre, l’INL ha evidenziato come il dispositivo non consente la geolocalizzazione continua del lavoratore. Esso, infatti, si attiva esclusivamente al momento della consegna della merce e, ancora, nel caso di richiesta di aiuto da parte dello stesso lavoratore, per poi richiudersi immediatamente dopo.

Nel dare il suo nullaosta, l’INL ha dettato alcune condizioni, tra le quali si citano le seguenti:

  • l’azienda dovrà fornire, ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello Statuto dei Lavoratori, un’apposita informativa scritta ai Drivers in merito alle modalità di funzionamento, all’effettuazione dei controlli e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione;
  • l’installazione e l’utilizzo dell’applicativo nonché il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati e delle informazioni raccolte dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
  • l’accesso ai dati raccolti dall’applicativo, consentito solo per le finalità sopra rappresentate, da parte dei soggetti incaricati, deve essere tracciato tramite apposite funzionalità che consentano di sapere a quali dati si accede e la relativa motivazione; i “log di accesso” vanno conservati per un congruo periodo;
  • la conservazione dei dati dovrà avvenire per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”), con circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019, è intervenuto in merito all’applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori qualora – per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda) – si verifichi un mutamento della titolarità dell’impresa che ha installato impianti audiovisivi o altri sistemi che consentono un controllo a distanza dell’attività lavorativa.

 

Nello specifico è stato richiesto all’INL se, in tali casi, è necessario rinnovare le procedure di accordo sindacale o autorizzative o sia sufficiente che la sopravvenuta modifica della proprietà venga resa formalmente nota alle competenti sedi dell’ispettorato.

 

Normativa di riferimento

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, oggetto di riforma nel 2015, al comma 1 statuisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per:

  • esigenze organizzative e produttive;
  • la sicurezza sul lavoro;
  • la tutela del patrimonio aziendale.

 

Inoltre è necessario, anche qualora ricorrano le suddette condizioni, che:

  • sia concluso preventivamente un accordo sindacale o, in difetto di accordo,
  • l’utilizzo sia preventivamente autorizzato dalla sede territoriale dall’INL ovvero, in alternativa – in caso di imprese con unità produttive ubicate in ambiti di competenza di più sedi territoriali – dalla sua sede centrale.

 

Le indicazioni operative dell’INL

L’INL ha chiarito che, allorquando si verifica il “mero” subentro di un’impresa in locali già dotati dei predetti impianti/sistemi, non è necessario “duplicare” le procedure (accordo sindacale/autorizzazione amministrativa) previste dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Ciò, purché non siano intervenuti mutamenti dei (i) presupposti legittimanti (esigenze produttive e organizzative, per la sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale) e (ii) delle modalità di funzionamento (inquadrature, coni di ripresa ecc.).

 

L’INL ritiene, però, opportuno che l’impresa subentrante:

  • comunichi gli estremi del provvedimento autorizzativo allo stesso ufficio che l’ha originariamente messo, nonché
  • renda una dichiarazione attestante che, col cambio di titolarità, non è intervenuto alcun mutamento dei presupposti legittimanti il suo rilascio né delle modalità d’uso dell’impianto/sistema.

 

In ogni caso l’INL precisa che è vietata qualsivoglia eventuale modalità di utilizzo degli impianti diversa da quelle già autorizzate, pena, come nel caso di mutamento dei presupposti legittimanti, l’onere di dover ripetere le descritte procedure autorizzative.

 

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