La Corte di cassazione, con l’ordinanza 16382/2021, è tornata a pronunciarsi sulle criticità connesse al rapporto intercorrente tra il trattamento di integrazione salariale e l’indennità giornaliera di malattia. In ossequio a un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte ha evidenziato che, ove l’intervento ordinario di cassa integrazione si riferisca a un’ipotesi di sospensione dell’attività produttiva e non già di mera riduzione dell’orario, il connesso trattamento di integrazione salariale sostituisce l’indennità giornaliera di malattia con riferimento ai lavoratori assenti perché affetti da stato morboso.
Il caso di specie trae origine dalla domanda giudiziale di una lavoratrice volta a ottenere una declaratoria di nullità della conciliazione intervenuta con l’azienda e, per quanto qui d’interesse, la condanna al pagamento delle differenze retributive per illegittima collocazione in Cig durante la sospensione del rapporto di lavoro per malattia.
Il Tribunale e la Corte d’appello avevano respinto le domande della ricorrente escludendo, in particolare, l’impugnabilità della conciliazione e la consequenziale sussistenza dei prospettati vizi di inesistenza delle reciproche concessioni – essendo intervenuta la conciliazione in sede protetta secondo l’articolo 2113 del codice civile -, nonché la fondatezza della domanda relativa al pagamento delle differenze retributive per illegittima collocazione in Cig a fronte dell’applicabilità, per identità di ratio, della previsione di cui all’articolo 3 della legge 464/1972.
I giudici di legittimità, confermando le pronunce di merito, hanno ripercorso alcuni precedenti giurisprudenziali espressi in materia di transazione affermando, nello specifico, che dalla stessa «debbano risultare gli elementi essenziali del negozio e quindi la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, ossia la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi che, mediante le reciproche concessioni, sostituisca quello precedente foriero della lite o del pericolo di lite» (Cassazione 9114/1990, 8917/2016).
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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 151 del 16 giugno 2020 il Decreto Legge n. 52/2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro” (il “Decreto”).
Il Decreto – che introduce rilevanti novità in materia di trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga con causale “emergenza COVID-19” – è entrato in vigore il 17 giugno 2020.
In particolare, il Governo, rispondendo alle sollecitazioni provenienti dal mondo del lavoro e dalle parti sociali, ha previsto che le 4 settimane aggiuntive di integrazione salariale introdotte dal c.d. Decreto Rilancio, inizialmente fruibili per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, possano essere richieste anche a copertura di periodi antecedenti rispetto al 1° settembre 2020.
Tale deroga, originariamente prevista per i soli datori di lavoro del settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è stata quindi estesa a tutti i datori di lavoro a cui è consentito l’accesso agli ammortizzatori sociali relativi all’emergenza Covid.
La norma prevede che la fruizione anticipata di tali ulteriori 4 settimane è, in ogni caso, subordinata all’avvenuto integrale utilizzo, da parte del datore di lavoro richiedente, delle 14 settimane (9 + 5) riferite al periodo 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020. Resta ferma la durata massima complessiva di 18 settimane di integrazione salariale.
La novella precisa, inoltre, che la concessione in esame è subordinata al monitoraggio dei limiti di spesa. L’Inps, qualora tali limiti vengano raggiunti, non potrà emettere ulteriori provvedimenti concessori.
In deroga alla normativa vigente, il Decreto detta altresì nuovi termini per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale. Nello specifico viene previsto che le stesse debbano essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto in commento.
Per le domande riferite a periodi sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine per la presentazione della domanda è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
Viene, altresì, prevista una sanatoria, indipendentemente dal periodo di riferimento, per i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti di integrazione salariale diversi da quelli spettanti o a cui avrebbero avuto diritto o comunque recante errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione.
Questi datori di lavoro potranno ripresentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento. La presentazione della nuova domanda è in ogni caso considerata tempestiva se effettuata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.