L’art. 1, comma 910, della Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha disposto che, far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o i committenti debbono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale per il tramite di uno dei seguenti mezzi di pagamento: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Sul punto l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la nota n. 6201 del 16 luglio 2018, ha precisato che i suddetti mezzi di pagamento riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione. Pertanto, sempre a parere dell’Inl, il loro utilizzo non è obbligatorio per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es. rimborso spese viaggio, vitto, alloggio).

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 302 del 29 dicembre 2017 la Legge di Bilancio 2018, approvata in Senato lo scorso 23 dicembre, sulla quale il Governo aveva posto la fiducia. Tra le principali novità in materia di lavoro e previdenza si annoverano: (i) lo sgravio contributivo del 50%, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di Euro 3.000 annui, in caso di assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con contratto a tutele crescenti a tempo indeterminato di giovani under 35 anni (under 30 anni dal 2019). Lo sgravio, inoltre, può raggiungere il 100% qualora l’assunzione riguardi un giovane che abbia già effettuato un periodo di apprendistato o di alternanza scuola lavoro presso l’azienda; (ii) l’esonero contributivo per 18 o 12 mesi in caso di assunzione rispettivamente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di lavoratori percettori dell’assegno di ricollocazione; (iii) l’aumento del contributo di licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura collettiva che passa dal 41% (pari ad Euro 1.740) all’82% (pari ad Euro 2.940) del massimale previsto per la NASPI per ciascun lavoratore. Fanno eccezione i licenziamenti collettivi a seguito di procedure avviate entro ottobre 2017; (iv) la proroga, per gli anni 2018 e 2019, del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, per le imprese con oltre 100 dipendenti e di rilevanza economica strategica anche a livello regionale, le quali presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale e (v) l’allargamento della platea dei lavoratori che potranno accedere all’APE social e all’APE volontaria.

 

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