L’art. 2, comma 31, della legge 92/2012 (cd. Legge Fornero) ha introdotto un contributo, a carico dei datori di lavoro, per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto all’ASPI (oggi NASPI). La somma dovuta è pari al 41% del massimale mensile di NASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (cd. “Ticket di licenziamento”). Con riferimento all’anno 2019, L’Inps, con la circolare 5/2019, ha dichiarato che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASPI è Euro 1.221,46. Pertanto, le imprese che procedono ad un licenziamento nell’anno in corso devono versare all’INPS un Ticket di licenziamento pari ad Euro 500,79 (41% di Euro 1.221,46; contro i 495,34 Euro del 2018) per ogni anno di anzianità maturato dal dipendente fino ad un massimale di Euro 1502,36 (contro i 1.486,02 del 2018). Il Ticket di licenziamento, secondo quanto disposto dalla circolare INPS 44/2013, deve essere versato entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui avviene il licenziamento. La legge di bilancio 2018 ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo nell’ambito dei licenziamenti collettivi, prevedendo un innalzamento della aliquota percentuale del massimale NASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni dal 41% all’82%. Pertanto, in presenza di licenziamenti collettivi il contributo per il 2019 è pari ad Euro 1001,59 fino ad un massimale di Euro 3004,79. L’importo, così come disposto dall’art. 2, comma 35 della Legge Fornero, è moltiplicato per tre volte nei casi di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale.
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Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1091/2017, si è nuovamente pronunciato in merito al decorso del termine prescrizionale dei crediti di lavoro, alla luce delle modifiche apportate dalla L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. In particolare, nella sentenza in esame viene ribadito che dopo l’entrata in vigore della Legge Fornero il decorso della prescrizione per i crediti di natura retributiva rimane sospeso fino alla cessazione del rapporto di lavoro, anche nei rapporti soggetti al regime del novellato art. 18 L. n. 300/1970. Il giudice di prime cure ha, infatti, precisato che “si deve prendere atto dell’entrata in vigore dal 18 luglio 2012 della legge n. 92/2012 che ha modificato la tutela reale di cui all’art. 18 SL, prescrivendo, al comma cinque di tale norma, delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria (seppur con importi risarcitori maggiori)”; di conseguenza, i dipendenti potrebbero “incorrere nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità”. Questa sentenza è conforme a due pronunce di merito emesse nel 2016 dallo stesso Tribunale di Milano e dal Tribunale di Torino.