I Tribunali di Palermo e Roma, con opposte decisioni, intervengono sul valore, ai fini dell’interruzione dei termini di decadenza di cui all’art. 6, L. n. 604/1966, dell’impugnativa del licenziamento quale allegato trasmesso via pec, non firmato digitalmente dal lavoratore o dal difensore. Il Tribunale di Milano stabilisce che al termine di decadenza dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento si applica la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale.
L’articolo a cura di Vittorio De Luca e Antonella Iacobellis si sofferma su due aspetti relativi all’impugnativa stragiudiziale del licenziamento:
Fonte: versione integrale pubblicata su Guida al lavoro de Il Sole 24 ore.