Il Tribunale di Milano, con il provvedimento n. 5145/2020, ha affermato che la sospensione dei termini processuali introdotta durante il periodo emergenziale si applica anche al termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento. Sotto diverso profilo, i Tribunali di Roma (pronuncia n. 86577/2020) e di Palermo (sentenza 30615/2020) si sono, invece, soffermati sull’impugnativa del licenziamento, inviata a mezzo pec quale allegato, scansione dell’originale, priva di autentica sottoscrizione da parte dell’interessato.

  1. Sospensione dei termini di impugnazione del licenziamento nel periodo emergenziale

L’art. 6 della Legge 604/1966 prevede che:

  • il licenziamento, a pena di decadenza, deve essere impugnato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione e
  • l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione del giudice del lavoro.

Ciò premesso, gli articoli 83, comma 2, del Decreto Cura Italia, e 36, comma 1, del Decreto Liquidità, tra le misure per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus COVID-19, hanno disposto la sospensione “straordinaria” dei termini processuali dal 9 marzo 2020 sino al successivo 11 maggio.

In tema di impugnativa del licenziamento, il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 14 ottobre 2020 n. 5145, ha affermato che la sospensione dei termini in questione non si applica solo al termine di 180 giorni relativo all’impugnazione giudiziale del licenziamento ma anche al termine decadenziale di 60 giorni inerente alla sua impugnazione stragiudiziale.

A parere del Tribunale una interpretazione restrittiva contrasterebbe con la natura unitaria dei due termini di impugnazione e con la “la ratio della decretazione d’urgenza di limitare le conseguenze negative della pandemia anche per la tutela giurisdizionale dei diritti”.

2) Modalità di impugnazione

Sotto altro profilo, i Tribunali di Roma e di Palermo si sono di recente soffermati sull’impugnativa del licenziamento, inviata a mezzo pec quale allegato, scansione dell’originale, e dunque una copia immagine priva di autentica sottoscrizione da parte dell’interessato.

Il Tribunale di Roma, con la pronuncia del 20 ottobre 2020, n. 86577, ha dichiarato che l’impugnativa di licenziamento può avvenire, indifferentemente, sia (i) allegando al messaggio pec un documento informatico (il c.d. “atto nativo digitale”) sia (ii) inviando la scansione dell’atto cartaceo sottoscritto dal difensore e dall’interessato, anche se privo di firma digitale.

Di diverso avviso è stato il Tribunale di Palermo che, con la sentenza del 28 ottobre 2020, n. 30615, ha dichiarato inefficace l’impugnativa di licenziamento inviata dal legale del lavoratore al datore di lavoro, tramite pec, se non accompagnata dalla sottoscrizione digitale o da un’attestazione di conformità degli atti.

Il contrasto giurisprudenziale ormai aperto sul tema, ci si auspica sia a breve risolto da una decisione della Suprema Corte o da una novella normativa.

Stabilire, infatti, se l’impugnativa quale copia immagine sia efficace o meno è dirimente nel decidere se l’atto così composto abbia il valore di un atto interruttivo dei termini di decadenza di cui all’art. 6 L. n. 604/1966.

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Dall’inizio di febbraio 2020, le autorità pubbliche italiane – per contenere il rischio di contagio e mitigare gli effetti economici e sociali della pandemia – hanno introdotto diverse disposizioni emergenziali garantendo un sostegno finanziario alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori.

Inoltre, a seguito dell’emergenza in corso, il Governo italiano continua a rinviare l’efficacia di alcune misure di emergenza e ne introduce di nuove in quanto lo stato di emergenza epidemiologica, ad oggi, scade il 31 gennaio 2021.

Tutte le aziende stanno attraversando un momento critico in quanto devono garantire un adeguato livello di sicurezza nell’ambito delle nuove disposizione introdotte, tra cui si annoverano:

  • Interventi volti a ridurre il costo del lavoro (ammortizzatori sociali);
  • Sospensione delle scadenze degli obblighi e dei pagamenti del datore di lavoro;
  • Gestione del rapporto di lavoro (valutazione della performance/assistenza/assenza);
  • Lavoro a distanza (es.: Lavoro Agile);
  • Protezione dei dati personali (GDPR);
  • Sicurezza sul lavoro;
  • Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01).

Ammortizzatori sociali

Il Governo italiano ha introdotto nuove procedure per l’ottenimento degli ammortizzatori sociali per far fronte alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’ambito della crisi economica causata dalla Covid-19. In particolare, a partire dal mese di febbraio 2020, il Governo italiano ha introdotto nuovi criteri per la concessione dei seguenti ammortizzatori sociali:

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (di seguito “CIGO”),
  • Fondo Integrazione Salariale (di seguito “FIS”) e;
  • Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (di seguito “CIGD”).

Fermo restando l’osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede, non sono previste particolari restrizioni circa i criteri per l’individuazione dei dipendenti da collocare in cassa integrazione. Sul punto, si segnala che solo il personale dirigente non può accedere agli ammortizzatori sociali.

Ai fini dell’individuazione dell’ammortizzatore sociale, le aziende faranno riferimento alle regole generali che tengono conto del numero di dipendenti e della categoria merceologica. In termini generali, la CIGO è concessa alle imprese industriali, mentre il FIS è concesso alle imprese commerciali che occupano tra 5 e 50 dipendenti. L’altro ammortizzatore – CIGD – è concesso alle imprese che non hanno accesso agli altri ammortizzatori sociali.

Per quanto riguarda la durata, il governo ha prolungato la durata degli ammortizzatori sociali più volte nel corso dell’anno. Ad oggi, la durata è la seguente:

  • dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 sono concesse n. 18 settimane per i dipendenti assunti prima del 9 novembre 2020. Nessun contributo deve essere versato dalle imprese per beneficiare delle prime 9 settimane di cassa, mentre un contributo obbligatorio deve essere versato per beneficiare delle ulteriori 9 settimane qualora le imprese non abbiano subito una sostanziale perdita di fatturato nel 2020. Il contributo è pari a una percentuale (compresa tra il 9% e il 18%) della retribuzione totale che sarebbe dovuta ai dipendenti per le ore di lavoro sospese/ridotte; l’ammontare del contributo dipende dalla riduzione del fatturato dell’impresa nel primo semestre 2020 rispetto al fatturato del primo semestre 2019;
  • ulteriori 6 settimane per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 sono concesse alle imprese che hanno usufruito interamente delle suddette 18 settimane. Tali 6 settimane sono concesse solo per sospensioni / riduzioni dell’attività che riguardano dipendenti in forza prima del 4 novembre 2020. Inoltre, per poter beneficiare delle 6 settimane il datore è tenuto al versamento di un contributo aggiuntivo che varia tra il 9% e il 18% della retribuzione totale che sarebbe dovuta ai dipendenti per le ore di lavoro sospese/ridotte. Non sono tenuti al versamento del contributo determinate categorie di imprese (tra cui i ristoranti) e le imprese che nel primo semestre del 2020 hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per poter accedere agli ammortizzatori le imprese devono avviare una procedura di consultazione sindacale semplificata che prevede l’invio di un’informativa alle parti sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro applicato nell’ambito della quale si indicano le ragioni e la misura dell’intervento richiesto. Le organizzazioni sindacali possono richiedere, entro tre giorni, un incontro che può essere svolto anche in modalità telematica.

Le domande di accesso ai regimi di integrazioni salariali CIGO e FIS devono essere inviate all’INPS, mentre le domande di CIGD sono presentate a livello regionale, a seconda della sede del datore di lavoro.

L’indennità corrisposta ai dipendenti ammonta all’80% della retribuzione ordinaria e non può eccedere determinate soglie (l’indennità massima è pari a circa 1.200 euro lordi al mese).

Per quanto riguarda la CIGO e la FIS il datore di lavoro può decidere (di solito nell’ambito della procedura di consultazione) di anticipare il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati. Mentre, per quanto riguarda la CIGD la stessa viene corrisposta direttamente dall’INPS al dipendente.

Esenzione dal versamento dei contributi previdenziali

Per le imprese che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali (ad eccezione di quelle appartenenti al settore agricolo), il Governo italiano ha introdotte l’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali, fatta eccezione per i premi e i contributi all’INAIL.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) le imprese che non hanno presentato domanda per le 18 settimane di cassa integrazione ma che hanno già beneficiato degli ammortizzatori sociali Covid-19 a maggio e giugno 2020 possono richiedere l’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di 4 mesi, fino al 31 dicembre 2020. L’esenzione è consentita anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 nei periodi successivi al 12 luglio 2020.

L’importo dell’esenzione non può superare il doppio delle ore di cassa integrazione salariale usufruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Inoltre, un ulteriore sgravio contributivo è concesso (per un periodo massimo di 6 mesi dall’assunzione) in favore dei datori di lavoro che assumono dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Il limite massimo di esenzione è pari a circa 8.000 euro su base annua. Tale esenzione sarà consentita anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Infine, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legge n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”) i datori di lavoro non agricoli che non fanno richiesta delle 6 settimane di cui al Decreto Ristori (ovvero le 6 settimane aggiuntive descritte nel paragrafo precedente) possono beneficiare dell’esenzione contributive per un ulteriore periodo di 4 settimane, utilizzabile entro il 31 gennaio 2021 nei limiti delle ore di integrazione salariale già percepite dalle aziende nel giugno 2020.

Proroghe e rinnovi di contratti a tempo determinato

Fino al dicembre 2020, è possibile prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato anche in assenza delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015. Le proroghe o i rinnovi devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ma la scadenza di tali contratti può essere successiva a tale data. La durata massima complessiva del contratto a tempo determinato rimane di 24 mesi come previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.

Disposizioni in materia di licenziamento

Nell’ambito dell’attuale emergenza il Governo ha introdotto il divieto di comminare licenziamenti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 604/1966 e di avviare procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991, salvo le seguenti ipotesi:

  • cessazione definitiva dell’attività, con messa in liquidazione della società senza alcuna continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. I dipendenti che vi aderiscono riceveranno il sussidio di disoccupazione involontario (cosiddetto “NASPI”);
  • fallimento quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
  • il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di una disposizione di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Lavoro agile

Nella fase di emergenza è stata introdotta una modalità semplificata per avviare il lavoro agile. Infatti, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile può essere attivato anche in assenza di accordi individuali.

Di conseguenza, una volta terminato lo stato di emergenza, il lavoro agile dovrà essere regolamentato nell’ambito della normativa ordinaria di cui al D.Lgs. n. 81/2017.

Nell’ambito dell’emergenza il ricorso al lavoro agile è risultato notevole anche al fine di limitare la diffusione del virus e garantire la continuità aziendale. Tuttavia, al termine del periodo emergenziale, è auspicabile che il lavoro agile recuperi lo spirito originario di accrescere la competitività delle imprese e al contempo ricercare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Infine, anche se è possibile attivare il lavoro agile nella modalità semplificata e, quindi, senza l’accordo individuale con il dipendente, è consigliabile sottoscrivere l’accordo individuale disciplinando, ad esempio: (i) il potere di controllo del datore di lavoro, (ii) alcuni profili relativi all’utilizzo di strumenti informatici che hanno evidenti implicazioni sul trattamento dei dati, (iii) il cosiddetto diritto alla disconnessione.

Fonte: Invest in Tuscany

Con sentenza 150 depositata lo scorso 16 luglio la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 limitatamente alle parole “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

La questione di costituzionalità era stata sollevata dai Tribunali di Bari e di Roma rispettivamente con ordinanza del 18 aprile 2019 e del 9 agosto 2019 nell’ambito di giudizi aventi ad oggetto l’illegittimità dei licenziamenti intimati in violazione delle norme procedurali tra cui l’art. 7 della Legge n. 300/1970.

Ad avviso dei giudici rimettenti, il licenziamento intimato in violazione delle prescrizioni formali (i) determina l’inosservanza di disposizioni imperative, preordinate a garantire il principio di civiltà giuridica “audiatur et altera pars”, e (ii) si configurerebbe pur sempre come “un illecito che deve dar luogo ad un risarcimento “adeguato e personalizzato”, ancorché forfettizzato”.

La Consulta ha rilevato, uniformandosi ai principi espressi nella precedente sentenza n.194/2018, che il meccanismo di quantificazione dell’indennità applicato solo ai licenziamenti per vizi di natura formale “non fa che accentuare la marginalità dei vizi formali e procedurali e ne svaluta ancor più la funzione di garanzia di fondamentali valori di civiltà giuridica, orientati alla tutela della dignità della persona del lavoratore”. Difatti, tale criterio matematico non apparecongruo rispetto alla finalità di dissuadere i datori di lavoro dal porre in essere licenziamenti affetti da vizi di forma”.

Inoltre, l’anzianità di servizio “trascura la valutazione della specificità del caso concreto” ed è inidonea a esprimere la vasta gamma di variabili che vedono direttamente implicata la persona del lavoratore”. Pertanto, essa non presenta una ragionevole correlazione con il disvalore del licenziamento affetto da vizi formali e procedurali, che il legislatore ha inteso sanzionare e che non può esaurirsi nel mero calcolo aritmetico dell’anzianità di servizio.

Per la Consulta, quindi, nel rispetto del limite minimo e massimo stabilito dal legislatore, il giudice adito, nella determinazione dell’indennità deve tener conto, innanzitutto, dell’anzianità di servizio, che rappresenta la base di partenza della valutazione. Ad ogni modo, il giudice non può prescindere dall’applicazione “con apprezzamento congruamente motivato” di altri criteri, che concorrono “in chiave correttiva” a rendere la determinazione dell’indennità aderente alle particolarità del caso concreto. Tra questi rilevano la gravità delle violazioni, ai sensi dell’art. 18, sesto comma, della Legge n. 300/1970, il numero degli occupati, le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti, richiamati dall’art. 8 della Legge n. 604 del 1966. 

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La Corte di Cassazione, con ordinanza 1888 del 28 gennaio 2020, si è espressa su un caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo con conseguente reintegra nel posto di lavoro in base all’articolo 18 della legge 300/1970 (nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla legge 92/2012). Esprimendo un principio generale, la Corte ha prima di tutto evidenziato che «la tutela reale del posto di lavoro non può spingersi fino ad escludere la possibile incidenza di successive vicende determinanti l’estinzione del vincolo obbligatorio». Nel caso in esame la Corte di appello di Catania, con sentenza 705/2017, riformando la pronuncia di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro in data 18 luglio 2005 e ordinava la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, nonostante nelle more del giudizio fosse sopravvenuta la totale cessazione dell’attività aziendale. Avverso la sentenza di appello ricorreva per Cassazione il datore di lavoro lamentando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 18 della legge 300/1970 e dell’articolo 1463 del codice civile. In particolare, secondo il datore di lavoro, nel giudizio di appello, la Corte avrebbe omesso di esaminare fatti decisivi ai fini del giudizio di reintegra tra cui la cessazione dell’attività aziendale intervenuta successivamente al licenziamento e la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori successivamente omologata. Secondo un principio già espresso, la Suprema corte ha ritenuto che «la reintegra è un effetto della pronuncia emessa ex art. 18, L. 300/70 estranea all’esercizio di diritti potestativi del datore di lavoro, che quindi in ogni momento può dedurne la totale o parziale inapplicabilità al caso oggetto di lite» (Cassazione 28703/2011). La sopraggiunta cessazione totale dell’attività aziendale, qualora accertata nel caso concreto, costituirebbe di fatto una causa di materiale impossibilità sopravvenuta non imputabile al datore di lavoro tale da far venir meno il vincolo obbligatorio e la conseguente applicabilità della tutela reale. Alla luce dei principi richiamati, la Suprema corte ha accolto il ricorso del datore di lavoro, ritenendo che, ferma restando l’illegittimità del licenziamento, il giudice di appello non avrebbe potuto in ogni caso disporre la reintegra del dipendente non avendo tenuto in considerazione, alla stregua delle risultanze probatorie, l’effettiva sopravvenuta cessazione dell’attività aziendale.

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Con la interessante sentenza n. 8 del 2 gennaio 2020, la Suprema Corte ha statuito che, in considerazione del carattere di specialità della disciplina della invalidità del licenziamento rispetto a quella generale della invalidità negoziale, il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte. La vicenda giudiziaria trae origine da un licenziamento disciplinare intimato dal Ministero degli Affari Esteri ad un funzionario amministrativo del Consolato generale d’Italia a San Paolo del Brasile per presunte irregolarità commesse nel rilascio di visti per l’ingresso in Italia. Il licenziamento era stato irrogato richiamando l’art. 25, co. 5, lett. a) e d) del C.C.N.L. 1994-1997 e dunque le fattispecie inerenti la “commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale” (lett. a) e la commissione di “fatti o atti dolosi, non ricompresi nella lettera “a”, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro” (lett. d).

Nel dettaglio, le condotte da cui derivava la sanzione espulsiva, attuate tra il novembre 2000 e l’aprile 2001, avevano costituito oggetto di contestazione nel mese di maggio 2001, con procedimento disciplinare poi sospeso in attesa dell’esito di un procedimento penale sulla vicenda a cui è poi seguito il licenziamento a novembre 2015. La Corte d’Appello di Roma, esaminati gli atti di causa, aveva respinto il reclamo proposto dal funzionario amministrativo avverso alla sentenza del Giudice di prime cure di Roma che aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento disciplinare, ribadendone la legittimità. La Corte d’Appello aveva, infatti, ritenuto che, nonostante il proscioglimento per prescrizione pronunciato in sede penale, gli atti provenienti dal Tribunale penale e valutati in sede disciplinare avevano confermato le condotte perseguite e legittimavano la scelta del Ministero degli Affari Esteri di adottare la sanzione non conservativa del licenziamento. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Roma, il funzionario amministrativo depositava ricorso per Cassazione sulla base di un unico e articolato motivo con cui affermava, richiamando gli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 55-bis, co. 4 e dell’art. 55-ter, co. 2, 3 e 4 d.lgs. 165/2001, nonché dell’art. 653, co. 1-bis, c.p.c. Il Ministero degli Affari Esteri si costituiva ritualmente depositando controricorso. Il motivo di ricorso in Cassazione era articolato dal funzionario amministrativo in diversi profili di censura.

Da un primo profilo, il ricorrente sosteneva che il Ministero degli Affari Esteri si fosse limitato a richiamare senza valutarne la sussistenza “i fatti così come valutati dal giudice penale nel corso del giudizio di primo grado svolto in quella sede, senza alcun autonomo apprezzamento” contrariamente a quanto emergeva dalla decisione della Corte territoriale di secondo grado che aveva ritenuto che il datore di lavoro avesse valutato la sussistenza di ogni profilo di responsabilità del funzionario amministrativo.

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