A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e le sigle sindacali nazionali, nella tarda serata di ieri, è stato emanato il decreto recante modifiche all’allegato 1 del DPCM dello scorso 22 marzo (“Decreto Mise”).
Nello specifico è stato ridotto l’elenco delle attività produttive considerate essenziali e indispensabili (all). Le aziende, le cui attività sono sospese per effetto del Decreto Mise, dovranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo p.v., compresa la spedizione della merce in giacenza.
Inoltre, il Decreto Mise prevede ulteriori precisazioni per le seguenti attività:
– le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM del successivo 22 marzo, come modificato dal Decreto MISE;
– le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami”;
– le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
Le disposizioni di cui al Decreto MISE producono effetto dalla data odierna, 26 marzo 2020.