Il 4 agosto 2021, il Ministero per la Transizione Ecologica e il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (il “MIMS”) hanno approvato le “Linee guida per la redazione e l’attuazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro” (le “Linee guida”) quale strumento di riferimento per il “Mobility manager”
Come chiarito dalle stesse Linee guida: “L’obiettivo (…) è consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato motorizzato individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare”.
Di seguito le principali novità dell’iniziativa.
Il Decreto Legge n. 34 del 19 marzo 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020, ha previsto che le aziende private e le pubbliche amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un “Piano degli spostamenti casa-lavoro” (c.d. “PSCL”) per i propri lavoratori. Viene precisato, inoltre, che per verificare la soglia dei 100 dipendenti, devono essere tenuti in considerazione anche i lavoratori che, se pur dipendenti da altre imprese, operano stabilmente – con presenza quotidiana e continuativa – presso l’unità locale in virtù di contratto di appalto, di servizi ovvero di forme di distacco, comando o altro.
La figura di riferimento per l’implementazione di tali iniziative è rappresentata dal Mobility manager che, in base a quanto disposto dall’art. 6 del Decreto Rilancio, ha il compito di:
Con l’adozione delle Linee guida, che costituiscono un utile supporto all’attività operativa del Mobility manager, i Ministeri coinvolti si sono posti l’obiettivo di semplificare e, ove possibile, uniformare i contenuti dei PSCL.
Chiarendo che con l’adozione del PSCL, si dovrà:
viene condiviso un indice dei contenuti minimi che lo stesso dovrà riportare (sul punto cfr. Allegato 1 alle Linee Guida).
Un PSCL, infatti, dovrà essere composto almeno da (i) una parte informativa, (ii) una parte progettuale e (iii) un programma di monitoraggio.
In base al budget economico messo a disposizione dall’azienda e in considerazione dei tempi di realizzazione delle misure previste, è necessario individuare un programma di implementazione del PSCL, definendo puntualmente per ogni misura da realizzare la priorità, la relativa tempistica e le risorse necessarie. Tale programma deve riguardare le misure implementabili nell’anno di riferimento e, ove necessario, anche quelle estese agli anni successivi.
Per indagare gli elementi utili a comprendere le abitudini e le esigenze di spostamento dei dipendenti, nonché la loro propensione al cambiamento, è necessario che il Mobility Manager realizzi anche una specifica campagna di raccolta dati, tramite un questionario informativo da sottoporre a ciascun dipendente. Qualora si ravvisi l’esigenza, è possibile anche effettuare una analisi degli infortuni in itinere.
Una volta adottato, il PSCL deve essere portato a conoscenza dei dipendenti per coinvolgerli anche nelle successive fasi di implementazione.
Il PSCL è oggetto di costante monitoraggio da parte del Mobility Manager in relazione all’efficacia delle misure implementate, anche al fine di individuare eventuali impedimenti e criticità che ne ostacolino o rendano difficile l’attuazione, nonché di proporre soluzioni di tempestiva risoluzione.
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