La Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza 35934 dello scorso 9 agosto, ha dichiarato una società responsabile del reato di lesioni gravi con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Ciò in quanto la stessa non aveva adottato un Modello Organizzativo per la salute e la sicurezza sul lavoro idoneo a prevenire la commissione di un simile reato. Nel caso di specie un lavoratore (peraltro non regolarmente assunto), mentre stava smontando una trave dal palco ove si era tenuta una manifestazione musicale, perdeva l’equilibrio, cadendo da una altezza di circa due metri. A causa della caduta il lavoratore riportava lesioni temporanee e permanenti. La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione di merito, oltre a dichiarare il rappresentante legale della società colpevole per il reato di lesioni colpose, ha comminata alla stessa una sanzione pecuniaria pari a 100 quote, per un importo complessivo di Euro 30.000, e la sanzione amministrativa dell’interdizione dall’esercizio dell’attività per la durata di un mese, con conseguente ulteriore danno patrimoniale e di immagine. In considerazione di quanto sopra esposto è oppurtuno che ciascun ente adotti ed attui un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la commissione del reato di lesioni gravi dipendenti da violazioni antifortunistiche. Ciò, per evitare che scatti automaticamente la responsabilità al momento della commissione del reato con le onerose conseguenze che ne derivano per legge.
La Corte di Cassazione, Sezione penale, con la sentenza 18842/19, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite, si è nuovamente pronunciata in tema di responsabilità amministrativa degli enti. Nello specifico, la Corte di Cassazione ha affermato che incombe sull’ente – una volta accertata la commissione di determinati reati da parte di soggetti apicali, che abbiano agito nel suo interesse o a suo vantaggio – provare, “con effetti liberatori”, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Ciò in quanto, sempre secondo la Corte, la “colpa di organizzazione” in capo all’ente deriva dal non aver lo stesso adempiuto all’obbligo di “adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli”. In sostanza i Modelli di organizzazione, gestione e controllo non possono prescindere da una puntuale ed esaustiva mappatura dei rischi e dall’individuazione di misure di controllo idonee a prevenirli e a contenerli. Dette misure devono essere adeguatamente descritte in un idoneo documento, divenendo così vincolanti per tutti coloro che operano all’interno dell’organizzazione dell’ente, inclusi i soggetti aventi funzioni apicali.