Il 5 gennaio 2022, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della salute, ha approvato un decreto-legge che introduce “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”. Il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 7 gennaio ed è in vigore dal successivo 8 gennaio.
Secondo quanto dichiarato dallo stesso Consiglio dei ministri attraverso un proprio comunicato stampa, le nuove misure hanno lo scopo di “rallentare la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione”.
Tra le misure introdotte vi è l’estensione, dal giorno 8 gennaio 2022 al successivo 15 giugno, dell’obbligo vaccinale ai cittadini italiani e degli altri Stati membri residenti nel territorio dello Stato nonché ai cittadini stranieri soggiornanti o non in regola con le norme relative all’ingresso o al soggiorno in Italia che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. L’obbligo de quo “non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”.
Sempre, ai sensi del Decreto, a far data dal prossimo 15 febbraio e fino al successivo 15 giugno, tutti i lavoratori con una età pari o superiore ai 50 anni, per accedere ai luoghi di lavoro dovranno possedere ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o guarigione (c.d. “Green Pass rafforzato”).
Per i periodi in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibirà il lavoratore interessato a mansioni, anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, così da evitare il rischio di diffusione del contagio.
Inoltre, il Decreto in esame prevede, all’art. 3, che “il datore di lavoro (ndr indipendentemente dal requisito dimensionale) può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”.
Premesso che le modalità di controllo resteranno quelle già in uso, i lavoratori che comunicheranno di non essere in possesso del Green Pass rafforzato o ne risultino privi all’atto di accesso, saranno considerati assenti ingiustificati. Essi avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro senza alcuna conseguenza disciplinare sino alla presentazione dello stesso, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Sarà vietato l’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori privi del Green Pass rafforzato. La violazione di tale divieto esporrà il lavoratore ad una sanzione amministrativa da euro 600 a 1500 euro, restando ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Rimane confermata la sanzione da 400 euro a 1.000 euro per i datori di lavoro in caso di inosservanza delle misure di controllo.
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