La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2289 del 2 febbraio 2021, ha dichiarato illegittima la mancata comunicazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali dei criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in cassa integrazione e le relative modalità di rotazione.
Una società in amministrazione straordinaria è ricorsa in cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale territorialmente competente aveva ammesso al passivo in prededuzione il credito vantato da un dipendente per essere stato collocato in cassa integrazione guadagni in violazione delle regole procedurali e, in particolare, di quelle di consultazione con le RSA o OO.SS.. Secondo il Tribunale la società soccombente aveva omesso di effettuare la comunicazione di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991 (“I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché’ le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell’esame congiunto previsti dall’articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164“).
La società, tra l’altro, ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire in capo al lavoratore per aver fatto valere un vizio inerente una procedura collettiva posto che l’accordo poi raggiunto con le OO.SS. avrebbe avuto efficacia sanante del vizio denunciato.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso della società, ha affermato che “la verifica dell’adeguatezza della comunicazione (ex art. 1, co. 7, della l. n. 223 del 1991) – sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione – dev’essere condotta con valutazione in astratto ed ex ante e non in concreto ed ex post”. Pertanto, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro “sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi”.
La Corte di Cassazione ha, altresì, osservato che un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione (ovvero dei criteri alternativi) «appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela – delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali – assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell’esercizio del potere privato del datore di lavoro”.
Quanto poi alla pretesa efficacia sanante degli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali, la Suprema Corte ha sostenuto che essa è esclusa posto che le stesse si sono ritrovate a sottoscrivere l’accordo senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare.