La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26509, pubblicata il 20 novembre 2020, ha riaffermato un principio ormai consolidato secondo il quale i contratti collettivi aziendali si applicano erga omnes a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti. Unica eccezione sono quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso. Ciò in quanto la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, la inscindibilità della disciplina che ne risulta, concorrono a giustificare “l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali”. Nel caso in esame, un gruppo di lavoratori aveva adito l’autorità giudiziaria al fine di ottenere dal proprio datore di lavoro, una società di trasporti presso la quale svolgevano mansioni di autisti, il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, calcolate secondo le maggiorazioni stabilite dal CCNL di categoria, detratto quanto allo stesso titolo percepito in busta paga. I giudici di merito, in primo e in secondo grado, avevano respinto la domanda dei ricorrenti deducendo che il compenso per gli straordinari era stato calcolato e retribuito correttamente in base a quanto indicato nei contratti integrativi aziendali applicabili alla totalità dei dipendenti. La Corte di Cassazione, nel confermare l’applicazione ai ricorrenti dei contratti integrativi in questione, ha evidenziato, infatti, che i medesimi non risultavano affiliati ad una organizzazione sindacale dissenziente, avendo, peraltro, invocato, gli accordi a fondamento delle proprie istanze.
Nel luglio 2018 è stata presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge C. 788 avente l’obiettivo di definire le procedure che consentono di giungere alla misurazione della effettiva rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori (“OOSS”) e individuare i parametri utili a rilevare la rappresentatività delle Organizzazioni datoriali. Viene previsto che la rappresentatività delle prime deve essere accertata sulla base della media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo dovrebbe essere calcolato dall’INPS sulla base delle comunicazioni ricevute dai datori di lavoro, con riferimento alle deleghe per il versamento dei contributi associativi dei lavoratori iscritti alle OOSS e comunicato al CNEL entro il 31 gennaio dell’anno successivo. La misurazione del dato elettorale dovrebbe avvenire sulla base dei risultati ottenuti dalle OOSS nelle elezioni delle RSU e comunicati al CNEL. Viene stabilita in una soglia non inferiore al 5% il livello di rappresentatività delle OOSS, considerando la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Viene riconosciuto agli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la possibilità di individuare ulteriori parametri per individuare la rappresentatività. Tali accordi, se sottoscritti entro 1 anno dall’entrata in vigore della legge, possono determinare i parametri per l’individuazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. La proposta è ora in corso di esame presso la XI Commissione Lavoro della Camera.