Lo scorso 8 novembre, il legislatore nazionale ha approvato due distinti decreti legislativi che introducono nuovi reati presupposto al catalogo della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001. In particolare, trattasi del:

  • D.Lgs. n. 184, che ha recepito la Direttiva Europea n. 2019/713 “relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” e
  • D.Lgs. n. 195, che ha recepito la Direttiva Europea n. 2018/1673 “sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”,

pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, lo scorso 29 e 30 novembre 2021 ed entrati in vigore, rispettivamente, dal successivo 14 e 15 dicembre.

Entrando nel merito, il D.Lgs. n. 184/2021 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 octies.1 i “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.  Viene così sanzionato l’ente nel cui interesse o vantaggio sia commesso il reato di:

  • indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti;
  • detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
  • frode informatica nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il D.lgs. n. 195/2021, invece, amplia, l’art. 25-octies D.Lgs. 231/2001, prevedendo nei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita le contravvenzioni punite con l’arresto da 6 mesi ad un massimo di 1 anno e, nel caso del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

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