La Cassazione, con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020, ha esteso ai riders le norme sul lavoro subordinato. Secondo la Cassazione il regime di autonomia dei lavoratori è integro nella fase genetica dell’accordo (essendo il lavoratore libero di obbligarsi o meno alla prestazione) ma non nella fase funzionale di esecuzione del rapporto. Le modalità di prestazioni vengono, infatti, determinate in modo sostanziale da una piattaforma e da un applicato per smartphone. La Cassazione nega così che possa esistere un tertium genus, intermedio tra l’autonomia e la subordinazione. Secondo la Cassazione, infatti, l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 è una norma di disciplina, non crea una nuova fattispecie.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2019 è stata pubblicata la legge 128 di conversione del D.L. 101/2019 recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (cd Decreto di impresa e crisi aziendali). La legge conferma l’inquadramento dei riders nell’ambito delle collaborazioni di cui all’art. 2 del D.lgs. 81/2015, con conseguente modifica della definizione generale di “rapporto di collaborazione” ricondotto al rapporto di lavoro subordinato. Infatti, la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato si applica ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro prevalentemente (non più “esclusivamente”) personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (abrogata la precisazione “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”). Viene previsto che (i) i contratti di lavoro dei riders devono essere stipulati per iscritto e (ii) i riders stessi, in caso di assenza della forma scritta, hanno diritto a una indennità risarcitoria che non potrà essere superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata avuto riguardo al comportamento tenuto dalle parti e alla gravità nonché durata della violazione. Inoltre, viene previsto che il compenso dei riders sia definito dai contratti collettivi, vietando espressamente la retribuzione a cottimo. Ai riders viene, peraltro, garantita la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Senato ha approvato, nella seduta del 23 ottobre 2019, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (cd decreto di impresa e crisi aziendali). Con specifico riferimento ai riders che operano con piattaforme digitali, è stata prevista l’applicazione di un diverso regime di tutele. Nello specifico vengono previste le tutele del lavoro subordinato in favore di coloro che hanno un rapporto di lavoro continuativo ed etero-organizzato. Invece ai riders che prestano la propria attività in modo occasionale e discontinuo (autonomi) vengono riconosciuti livelli minimi di tutela. Nello specifico, ad essi viene (i) garantita la copertura antinfortuni e contro le malattie professionali, i cui relativi oneri sono a carico del committente e (ii) riconosciuto un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari previsti dai CCNL affini e equivalenti. Inoltre, viene disposto l’obbligo di redigere contratti individuali in forma scritta e viene sancito che i lavoratori debbono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.

Con riferimento ai cd. Riders – tema caldo che ha infiammato il recente dibattito pubblico alla luce di alcune pronunce giurisprudenziali e dello “scambio” di punti di vista tra alcuni esponenti del governo ed alcune società attive nel campo del delivery – le organizzazioni datoriali Confetra, Fedit, Confartigianato Trasporti, Cna Fita, Casartigiani, Claai, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno firmato, il 18 luglio 2018, un accordo. Secondo detto accordo ai lavoratori che effettuano presa e consegna di merci con cicli, ciclomotori e motocicli (i Riders) si applica il CCNL Autotrasporto merci, Logistica e Spedizione. Nello specifico i Riders rientrano nell’area professionale C relativa alla disciplina del personale viaggiante a cui non spetta l’indennità di trasferta. A detti lavoratori viene assegnato uno specifico parametro retributivo ed un regime orario di 39 ore, distribuito sino ad un massimo di 6 giorni nell’arco della settimana e conguagliabile nell’arco di 4 settimane. In ogni caso la durata complessiva non può superare le 48 ore, compresi gli straordinari ed è prevista la settimana mobile per la fruizione dei riposi settimanali. È stato, inoltre, disposto che i dispositivi di protezione individuale, come caschi e pettorine, siano forniti dall’azienda e che ai Riders si applichino tutte le coperture assicurative e previdenziali previste dalla legge e dal CCNL. L’accordo disciplina anche il lavoro part-time e l’apprendistato ed istituisce la contrattazione di secondo livello.

La “battaglia” sulla natura del rapporto di lavoro dei cd. riders nell’era della “gig economy” continua. A distanza di pochi mesi dalla sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha stabilito che sei ciclo-fattorini “rider” di Foodora non possono considerarsi lavoratori subordinati, il Tribunale di Milano si è pronunciato lo scorso 4 luglio su un caso analogo, rigettando il ricorso di un ex-rider che rivendicava un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di un’altra società del settore della distribuzione cibo. Le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate, e si attende quindi di conoscere se le stesse saranno in linea con quanto già sostenuto nella precedente pronuncia torinese. In quel caso, lo ricordiamo, il rapporto veniva qualificato come collaborazione autonoma, in quanto i fattorini di Foodora non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e non erano sottoposti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro. Difatti, per escludere la subordinazione hanno assunto rilevanza le concrete modalità di svolgimento di questa particolare tipologia di rapporto di lavoro gestito attraverso una piattaforma digitale e un applicativo per smartphone. La vicenda in questi giorni è divenuta oggetto di un più ampio dibattito politico e sindacale tanto che il 18 luglio 2018 è stata sottoscritta la prima intesa relativa al trattamento economico e normativo riferito ai riders. Ciò è avvenuto con una intesa sottoscritta da Confetra, Fedit, Assologistica, Federspedi, Confartigianato trasporti, Fita – CNA, Filt CGIL, Fit CISL e Uiltrasporti all’interno del CCNL della logistica.