Il D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, ha esteso per cinque mesi, decorrenti dal 17 marzo 2020 e fino al 17 agosto 2020, i termini del divieto di licenziamento: durante tale arco temporale non potranno essere avviate procedure di licenziamento collettivo e quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, saranno sospese per il medesimo periodo.
Allo stesso modo, per il medesimo periodo è stato prorogato il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 della Legge 604/1966 e sono state sospese le procedure di licenziamento ex articolo 7, L. 604/1966 in corso .
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Il Decreto Rilancio ha così modificato quanto disposto dal Decreto Cura Italia, recante misure urgenti per contrastare l’emergenza COVID 19, che all’art. 46 prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della legge 15 luglio 1966, n 604”.Pertanto, dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020, vi è il divieto di avviare procedure di riduzione collettiva del personale e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Inoltre, sino al 16 maggio 2020 i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza, non possono intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. I datori di lavoro potranno, invece, procedere con il licenziamento per giusta causa, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il recesso da un contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione, il recesso in prova, il licenziamento per fruizione del pensionamento per la quota 100 nonché per la fruizione della pensione di vecchiaia, il licenziamento per superamento del periodo di comporto e per inidoneità alle mansioni affidate ed i licenziamenti dei dirigenti.