L’INPS, con il messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, fornisce indicazioni circa i periodi di assenza dei lavoratori del settore privato per quarantena Covid con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o per quarantena precauzionale, disposti dall’operatore di sanità pubblica. L’INPS, come noto, ha sinora parificato la quarantena alla malattia riconoscendone la relativa indennità. L’Istituto ora chiarisce di aver ricevuto indicazioni circa la validità, ai fini dell’indennità previdenziale per l’anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. A seguito di ciò le strutture territoriali hanno avviato le attività necessarie, sulla base delle valutazioni eseguite dai rispettivi Uffici medico-legali, ai fini della regolarizzazione dei certificati di competenza, precedentemente sospesi per carenza del provvedimento in esame. Nel contempo l’Inps precisa che “il legislatore attualmente non ha previsto, per l’anno 2021 appositi finanziamenti volti alla tutela della quarantena”. Pertanto, continua l’Istituto, non si potrà riconoscere la tutela previdenziale (erogazione dell’indennità e relativo accredito figurativo) per gli eventi riferiti all’anno in corso. L’Inps rammenta, altresì, che provvederà al recupero delle eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate e al conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati. In ogni caso, in questi giorni il Ministro del Lavoro ha dichiarato che sono “maturate le condizioni perché si usino risorse che erano appostate da altre parti” così da parificare la quarantena da Covid alla malattia, assicurando che ne avrebbe parlato al prossimo Consiglio dei Ministri.
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